Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Il Decreto legge c.d. Sblocca cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, prevede numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 50/2016.
Il Decreto legge prevede inoltre disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, tramite modifiche al T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, nonché in materia di commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari e di rigenerazione urbana.
Il Decreto legge detta infine disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area etnea nel 2018 e agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del nord e centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017.
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici;
Considerata l’urgente necessità di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo, al contempo, i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure;
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Capo I - NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA
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Art. 1. - Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
1.N50Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023 N17, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; N33
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
4. A decorrere dall'anno 2019 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma. N49
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.N34
7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023 N35, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta. N36
9.N37Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.
10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.N28
15. Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dalCIPESS. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPESS. N23
“2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diver
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Art. 2. - Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
“Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). — 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L’affidamento avviene
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Art. 2-bis. - Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici
0a) all’articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.”.
a) all’articolo 65:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.”;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.”;
4) l
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Art. 4. - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021 N39, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo. N47
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all’autorità competente. N51
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti. N48
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla r
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548995611908180
Art. 4-bis. - Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio
1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all’
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Art. 4-ter. - Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 30 giugno 2025N30, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.
3. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell’ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comp
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548995611908182
Art. 4-quater. - Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile
1. In relazione all’entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l’assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle
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Art. 4-quinquies. - Misure per l’accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell’accordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a
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Art. 4-sexies. - Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa
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Art. 4-septies. - Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l’aggravamento delle procedure di infrazione in corso
1. Al fine di evitare l’aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell’Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
Art. 5. - Norme in materia di rigenerazione urbana
1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:
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Art. 5-bis. - Disposizioni in materia di ciclovie interurbane
Art. 5-sexies. - Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate
1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1105, quar
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Art. 5-septies. - Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani
1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di vid
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Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL’AREA ETNEA
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Art. 6. - Ambito di applicazione e Commissari straordinari
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati “eventi”.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con propri
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Art. 7. - Funzioni dei Commissari straordinari
1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 e dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;
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548995611908196
Art. 8. - Contabilità speciali
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 6.
2. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente
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Art. 9. - Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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548995611908198
Art. 10. - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei comuni di cui all’allegato 1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalità stabiliti con atti adottati dal Commissario ai sensi dell’articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di cui all’articolo 8, dei contributi per le seguenti tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vul
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Art. 11. - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o
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548995611908200
Art. 12. - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
1. L’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 10, comma 2, ai comuni di cui all’allegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile o l’ordinanza di sgombero;
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548995611908201
Art. 13. - Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 8, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all’allegato 1, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabi
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548995611908202
Art. 14. - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
a) la Regione Molise;
b) la Regione Siciliana;
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548995611908203
Art. 14-bis. - Disposizioni concernenti il personale dei comuni
1. N53 Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.66
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548995611908204
Art. 15. - Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni
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548995611908205
Art. 16. - Legalità e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’allegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
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548995611908206
Art. 17. - Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non si trovino in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire né aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento de
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548995611908207
Art. 18. - Struttura dei Commissari straordinari
1. I Commissari, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l’articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unità per l’emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 15 unità per l’emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unità dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell’ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l’emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l’emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in derog
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548995611908208
Art. 19. - Interventi volti alla ripresa economica
1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l’evento nei comuni di cui all’allegato 1 N1
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548995611908209
Art. 20. - Sospensione dei termini
1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all’allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società né del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l’anno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’
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548995611908210
Art. 20-bis. - Disposizioni in materia di bilanci
1. I comuni di cui all’allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al
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Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL’ABRUZZO NELL’ANNO 2009, DEL NORD E DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2012, 2016 E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA NEL 2017
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548995611908212
Art. 21. - Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere
a) al comma 3, lettera a), le parole “nella misura massima di cento unità” sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole “è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale”;
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole “Commissario Straordinario” sono aggiunte le seguenti: “, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari
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548995611908214
Art. 22-bis. - Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti
Art. 23. - Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
a) all’articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto.”.
b) all’articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito “
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548995611908216
Art. 23-bis. - Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell’Isola di Ischia
Art. 26. - Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti: “ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;
ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all’interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell’imminenza o nel caso degli eventi previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali
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548995611908223
Art. 28-bis. - Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autono
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548995611908224
Art. 29. - Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l’anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l’anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
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Art. 30. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
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548995611908226
Allegato 1 - Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.
Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;
4. Castelmauro;
5. Guardialfiera;
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Allegato 2 - Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l’art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto.
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