Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020): le novità in tema di appalti e contratti pubblici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/01/2021

Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020): le novità in tema di appalti e contratti pubblici

Contratti pubblici per beni e servizi informatici e di connettività; Anticipazione maggiorata fino al 30% all’operatore economico nei contratti pubblici; Disciplina semplificata affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; Affidamento di progetti e opere in assenza o in attesa di finanziamenti; Soglia del 40% per il subappalto e non necessità di indicare la terna di subappaltatori.

Il D.L. 31/12/2020, n. 183 - c.d. “Milleproroghe” - attualmente in fase di conversione in legge, reca tra l’altro varie disposizioni di interesse in tema di appalti e contratti pubblici, di seguito illustrate.

CONTRATTI PUBBLICI PER BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ
L’art. 1 del D.L. 183/2020, comma 11, proroga al 31/12/2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere.
Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Termine contenuto in art. 75 del D.L. 17/03/2020, n. 18.

Vedi per approfondire la scheda tematica: Qualificazione stazioni appaltanti, aggregazione, centralizzazione committenze e strumenti di negoziazione

ANTICIPAZIONE MAGGIORATA FINO AL 30% ALL’OPERATORE ECONOMICO NEI CONTRATTI PUBBLICI
L’art. 13 del D.L. 183/2020, comma 1, proroga al 31/12/2021 il termine fino al quale trova applicazione l’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), il quale prevede che l’importo dell’anticipazione cui l’appaltatore ha diritto ai sensi del comma 18, art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 - ordinariamente del 20% - può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante

Vedi per approfondire la scheda tematica: Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici

AFFIDAMENTI DI PROGETTAZIONI E LAVORI DI MANUTENZIONE
Disciplina semplificata affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
L’art. 13 del D.L. 183/2020, lettera b) del comma 2, proroga al 31/12/2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto, fino a tutto il 2021 - per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti - si prevede quanto segue (art. 1 del D.L. 32/2019, comma 6):
1) i contratti possono essere affidati (sempre nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice) sulla base del progetto definitivo, a condizione che lo stesso sia costituito almeno:
- da una relazione generale;
- dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- dal computo metrico-estimativo;
- dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
2) è consentito eseguire i lavori senza redigere e/o approvare il progetto esecutivo.
Si fa notare che la disposizione (sostanzialmente in continuità con la previgente normativa contenuta nell’art. 105 del D.P.R. 207/2010) è riprodotta in modo identico, e senza un limite temporale, anche nell’ultima parte del comma 4 dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016 (parte abrogata dalla versione iniziale del D.L. 32/2019 ed ora ripristinata). Ne consegue che la norma dello “sblocca cantieri” è sostanzialmente inutile.

Affidamento di progetti e opere in assenza o in attesa di finanziamenti
L’art. 13 del D.L. 183/2020, lettera a) del comma 2, proroga al 31/12/2021 la norma in base alla quale si autorizzano le stazioni appaltanti, in relazione a opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, ad avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Tali opere sono considerate prioritarie ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione (art. 1 del D.L. 32/2019, comma 4).
Più in generale, si ricorda, è consentito di avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione, con provvedimento legislativo o amministrativo, delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera (art. 1 del D.L. 32/2019, comma 5)

Vedi per approfondire la scheda tematica: La progettazione dei lavori pubblici

SOGLIA DEL 40% PER IL SUBAPPALTO E NON NECESSITÀ DI INDICARE LA TERNA DI SUBAPPALTATORI
L’art. 13 del D.L. 183/2020, lettera c) del comma 2, ha prorogato al 30/06/2021 la previsione in base alla quale - in deroga all’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2 - il limite del ricorso al subappalto è elevato al 40% dell’importo complessivo del contratto (sempre fermo restando il limite al 30% qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali).
Termini contenuti nel comma 18, art. 1 del D.L. 32/2019.
Al contempo, la disposizione in esame prevede che fino al 31/12/2021:
- non si applica l’obbligo, previsto dall’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, comma 6, di indicare preventivamente una terna di subappaltatori per gli appalti sopra soglia o concernenti attività a rischio di infiltrazione mafiosa;
- non si applica, per i contratti di concessione l’obbligo, previsto dall’art. 174 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, di indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che gli operatori economici intendono subappaltare a terzi;
- non si applica la possibilità di procedere alle verifiche in sede di gara in riferimento al subappaltatore, ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016.

Vedi per approfondire la scheda tematica: Il subappalto nei contratti pubblici: nozione, limiti e condizioni

Dalla redazione