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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 03/09/2019, n. 101
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 02/11/2019, n. 128 (legge di conversione), riportate in corsivo e in vigore dal 03/11/2019
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Capo I - TUTELA DEL LAVORO |
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Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 20151. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1: 1) al primo periodo, la parola: “esclusivamente” è sostituita dalla seguente: “prevalentemente” e le parole: “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” sono soppresse; 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”; b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: “Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura del |
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Art. 3. - Copertura finanziaria1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all’articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 m |
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Art. 3-bis - Comunicazioni obbligatorie1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 4 è sostituito dal seguente |
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Art. 4. - Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa1. All’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All’ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per le ulteriori spese di personale.». |
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Art. 5. - Misure urgenti in materia di personale INPS |
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Art. 5-bis - Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività. 2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di |
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Art. 5-ter - Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro1. Al fine di rafforzare la tutela |
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Art. 6. - Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU1. All’articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n |
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Art. 6-bis - Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 362 è sostituito dal seguente: “362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti s |
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Art. 7. - Disposizioni urgenti in materia di ISEE1. L’articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: |
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Art. 8. - Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili1. All’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 è i |
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Art. 8-bis - Modifica al decreto legislativo n. 150 del 20151. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 |
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Capo II - CRISI AZIENDALI |
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Art. 9. - Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia1. All’articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l’anno 2019 per |
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Art. 9-bis - Finanziamento della proroga della CIGS1. All'articolo 22-bis |
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Art. 10. - Area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto1. Le disposizioni di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, |
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Art. 10-bis - Finanziamento del progetto stradale denominato “Mare-Monti”1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi di programma in adozione del Pr |
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Art. 11. - Esonero dal contributo addizionale1. All’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L’esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l’impresa e |
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Art. 11-bis - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11-ter - Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall |
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Art. 12. - Potenziamento della struttura per le crisi di impresa1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2022 N4, alla struttura di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’ |
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Art. 13. - Fondo per ridurre i prezzi dell’energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone.1. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all’articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al “Fondo per la ric |
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Art. 13-bis - Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: “fra il 20 e l'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fra il 10 e il 50 per cento” e le parole: “ridotte di un terzo” sono sostituite dalle seguent |
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Art. 13-ter - Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi |
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Art. 14. - Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A. |
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Art. 14-bis - Cessazione della qualifica di rifiuto1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente: “a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici”. 2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In mancanza di criteri spec |
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Art. 15. - Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3401. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “31 ottobre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”. 1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 15-bis - Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autono |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversion |
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