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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Impianti a fune: proroga di termini per adempimenti tecnici e amministrativi
I commi 7-bis e 7-ter dell’art. 13, del D.L. 31/12/2020, n. 183 - c.d. Decreto Milleproroghe 2020, convertito in Legge con la L. 26/02/2021, n. 21, pubblicata nella G.U. del 01/03/2021, n. 51 - intervengono:
1. sugli adempimenti relativi all’esercizio degli impianti a fune dopo la scadenza della vita tecnica
2. sulle scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali
3. sui termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali sia già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.
1. In particolare, l’art. 13, comma 7-bis, del D.L. 183/2020 dispone che, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31/01/2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica (previsti dal paragrafo 2.5 dell’allegato tecnico A al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/12/2015, n. 203), sono eseguiti entro 120 giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. Nel frattempo, l’esercizio dei suddetti impianti è sospeso fino all’esecuzione degli adempimenti con esito favorevole.
2. L’articolo 14-ter, del D.L. 08/04/2020, n. 23, come modificato dall’art. 13, comma 7-ter, del D.L. 183/2020, prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di 12 mesi. La proroga è subordinata alla trasmissione all'Autorità di sorveglianza, prima delle suddette scadenze, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, di una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. Inoltre, per l'anno 2020, e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle citate verifiche e prove periodiche.
3. Infine, l’art. 14-ter, del D.L. 23/2020, modificato dal D.L. 183/2020, prevede ora che le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di 24 mesi (invece di 12).