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D.L. 09/01/2020, n. 1

Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca.
Stralcio.
In vigore dal 10/01/2020.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- L. 05/03/2020, n. 12 (Legge di conversione). In vigore dal 10/03/2020, in corsivo.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 1. - Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

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Art. 2. - Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«Capo XI - Ministero dell'istruzione

Art. 49 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50 - (Aree funzionali)

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Art. 3. - Ripartizione delle strutture e degli uffici

1. - 6. Omissis

7. Soppresso

8. Soppresso

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Art. 3-bis - Omissis

 

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Art. 3-ter - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca

1. All’articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predet

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Art. 3-quater - Omissis

 

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Art. 4. - Disposizioni finali e transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.

2-bis. Nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all’articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell’istruzione e una prevista in quella del Ministero dell’università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive co

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Art. 5. - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l’anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l’anno 2020, a 3.439.000 euro per l’anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e

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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

 

Dirigenti di prima fascia

Dirigenti di
seconda fascia

III area funzionale

II area funzionale

I area funzionale

Ministero dell’istruzione

2

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