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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 25/11/2024, n. 177
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TITOLO I - DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI, DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO |
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Capo I - DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI |
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Art. 1. - (Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti)1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti: «9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL'USO–Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo. 9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»; b) all'articolo 187: 1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse; 2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppress |
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Art. 2. - (Abbandono di animali)1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qua |
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Art. 3. - (Modifiche al codice della strada concernenti l'uso del dispositivo alcolock)1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: «3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, |
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Capo II - DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA |
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Art. 4. - (Modifiche al codice della strada relative all'inserimento della sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale)1. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di quindici giorni dal ritiro»; b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata dall'organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter»; c) al decimo periodo, le parole: «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente». 2. Dopo l'articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: «Art. 218-ter. - (Sospensione della patente in relazione al punteggio) – 1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi |
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Capo III - DELLA FORMAZIONE, DEI TITOLI ABILITATIVI E DEI RELATIVI REQUISITI E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO |
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Art. 5. - (Promozione dell'attività formativa nelle scuole)1. All'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
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Art. 6. - (Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)1. È istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. |
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Art. 8. - (Titoli abilitativi ed esercitazioni di guida)1. All'articolo 120, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1». |
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Art. 9. - (Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone)1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il limite |
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Art. 10. - (Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica»; b) all'articolo 142, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis»; c) all'articolo 193: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo»; 2) al comma 4-ter, dopo le parole: «con quelli provenienti» sono agg |
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Art. 11. - (Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione) |
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Art. 12. - (Campagne di richiamo)1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: «Art. 80-bis. - (Campagne di richiamo di sicurezza) - 1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazion |
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Art. 13. - (Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore)1. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con funzione di titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi: a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana; b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana; c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle spese di trasfe |
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TITOLO II - MICROMOBILITÀ |
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Capo I - DEI VEICOLI DESTINATI ALLA MICROMOBILITÀ ELETTRICA |
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Art. 14. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini e altri dispositivi)1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 75, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree»; c) al comma 75-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies»; d) al comma 75-quinquies, le parole: «75-vicies ter» sono sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»; e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di età inferiore a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti dei m |
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Capo II - DELLE REGOLE DI CIRCOLAZIONE |
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Art. 15. - (Modifiche alla disciplina della ciclabilità)1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, la lettera E-bis è sostituita dalla seguente: «E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi»; b) all'articolo 3, comma 1: 1) il numero 7-bis) è abrogato; 2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente: «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile»; 3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente: «12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli»; 4) al numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti» sono inserite le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»; |
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Art. 16. - (Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legisl |
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TITOLO III - DEI SEGNALI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASI PARTICOLARI |
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Capo I - DEI PASSAGGI A LIVELLO |
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Art. 17. - (Modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari)1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: «1-sexies. Nel caso in cui l'attraversamento comporti un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall'attraversamento stesso»; b) all'articolo 40, comma 5, le parole: «o il segnale di “passaggio a livello”» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale “fermarsi e dare precedenza”»; c) all'articolo 44, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che |
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Art. 19. - (Disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie)1. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo II - AUTO DI SICUREZZA – SAFETY CAR, PANNELLI CON VALORE PRESCRITTIVO E OSSERVANZA RIGOROSA DELL'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A DESTRA |
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Art. 20. - (Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 43: 1) al comma 5, dopo le parole: «o con la sicurezza della circolazione» sono inserite le seguenti: «o con la protezione degli operatori stradali»; 2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 21. - (Uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo)1. All'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: «19-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di |
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Art. 22. - (Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale)1. Al fine di contrastare il rischio della circolazione contromano, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le caratteristiche, le modalità e i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare, nelle st |
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TITOLO IV - DELLA SOSTA, DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE |
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Capo I - DELLA DISCIPLINA E DELLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA |
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Art. 23. - (Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta)1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera d), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ricarica di tali veicoli»; 1.2) alla lettera d), il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) |
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Art. 24. - (Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato)1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7: 1) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo»; 2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: «14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella |
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Art. 25. - (Modifiche al codice della strada in materia di circolazione fuori dei centri abitati)1. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: «1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori d |
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Art. 26. - (Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689) |
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Capo II - DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE |
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Art. 27. - (Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade)1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congi |
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Art. 29. - (Modifica al codice della strada in materia di circolazione di macchine agricole)1. All'articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le macchine |
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Art. 30. - (Locazione senza conducente)1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 31. - (Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori)1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Cons |
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Art. 32. - (Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico)1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 34. - (Disposizioni in materia di rimorchi)1. All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decre |
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TITOLO V - DELEGA AL GOVERNO E DELEGIFICAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 35. - (Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti princìpi di carattere generale: a) miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione e automazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti; b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale; c) riassetto della ripartizione delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso dei soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge; d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali e con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresì il conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea; b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice della strada, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale; c) armonizzazione delle disposizioni del codi |
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Art. 36. - (Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dic |
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