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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/04/2019, n. 35
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- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- L. 25/06/2019, n. 60 (Legge di conversione). In vigore dal 02/07/2019.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordi |
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Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente Capo reca disposizioni speciali per la Regione Calabria inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di p |
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Art. 2. - Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale1. Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nominato ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3. - Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario. In mancanza d’intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. Quando risulti nominato dalla Regione, in luogo del direttore generale, un commissario regionale che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano le disposizioni del presente articolo. N1 2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell’ambito dell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all’articolo 3, comma 11, |
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Art. 4. - Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale1. Il Commissario straordinario o il direttore generale verifica periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario ad acta, che non sussistano i casi di cui all’articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto |
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Art. 5. - Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale1. Entro novanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario, anche avvalendosi, ai sensi degli articoli 8 e 9, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della Guardia di finanza, effettua una verifica generale sulla gestione dell’ente cui è preposto. Laddove emergano gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci, anche alla luce delle osservazioni formulate dal collegio sindacale o delle pronunce della competente sezione regionale della Corte dei conti, ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione, il Commissario straordinario propone al Commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria dell’ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e |
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Art. 6. - Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria1. Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. |
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Art. 7. - Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell’ambito della prevenzione della corruzione1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, c |
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Art. 8. - Supporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali |
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Art. 9. - Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta, i Commissari straordinari e i Commissari straordinari di liquidazione possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli i |
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Art. 10. - Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2671. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria per la gestione dell’ente di cui all’articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compit |
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Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE |
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Art. 11. - Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, |
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Art. 12. - Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. 2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 547, le parole: “I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso” sono sostituite dalle seguenti: “I medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso”; b) al comma 548, dopo le parole: “dei medici”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “e dei medici veterinari”; c) dopo il comma 548 sono inseriti i seguenti: “548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialist |
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Art. 13. - Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale01. All’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: “alternative terapeutiche” sono aggiunte le seguenti: “; al medesimo fine, l’Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità”. |
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Capo III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 14. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, commi 5 e 6-bis, e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l’anno 2019 e a 792.500 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la copertura finanziari |
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Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I direttori generali degli ent |
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Art. 15-bis. - Clausola di salvaguardia |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle |
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