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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/12/2019, n. 162
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In vigore dal 31/12/2019.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 16/12/2024, n. 193
- D.L. 29/06/2024, n. 89 (L. 08/08/2024, n. 120)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 30/12/2023, n. 214
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 16/06/2022, n. 68 (L. 05/08/2022, n. 108)
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 09/06/2021, n. 80 (L. 06/08/2021, n. 113)
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- D.L. 01/03/2021, n. 22 (L. 22/04/2021, n. 55)
- Sent. Corte Cost. 29/04/2021, n. 80
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- L. 28/02/2020, n. 8 (legge di conversione) riportate in corsivo e in vigore dal 01/03/2020
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Capo I - PROROGHE |
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Art. 1. - (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)1. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole “nel triennio 2018-2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”. 1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". 1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". 1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020". 2. - 5-quater. Omissis 6. N20 All’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”. La percentuale di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall’8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 45 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista. N28 7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 30 aprile |
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Art. 2. - (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali) |
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Art. 3. - (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno)1. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”. 2. - 4. Omissis 5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4. - (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)1. All’articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “nel corso dell’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti “nel corso dell’anno 2020”; b) al comma 3, la parola “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”. 2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020”. |
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Art. 4-bis - Omissis
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Art. 5. - (Proroga di termini in materia di salute)1. All’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “e per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2019 |
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Art. 5-bis - Omissis
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Art. 6. - (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)1. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”. 2. - 3. Omissis 4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”. Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente. 5 - 5-quinquies. Omissis |
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Art. 6-bis - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 7. - (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo nonché di personale scolastico)1 - 1-bis. Omissis 2. All’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole “di beni e di servizi nonché” sono aggiunte le seguenti: “, fino al 31 dicembre 2020,”; b) al secondo periodo, le parole “Fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2020”; c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: “Per l’anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”. 3. All’articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 8. - (Proroga di termini in materia di giustizia)1. Omissis 2. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”; b) al comma 3, le parole “per ciascuno degli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020”. 3. Omissis 4. All’articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d’i |
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Art. 8-bis - (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti mod |
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Art. 9. - Omissis
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Art. 10. - (Proroga di termini in materia di agricoltura)1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2020”. Agli oneri derivanti |
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Art. 10-bis - (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del |
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Art. 11. - (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)1. All’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto d |
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Art. 11-bis - Art. 11-ter - Omissis
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Art. 11-quater - (Proroga di misure di sostegno del reddito)1. Omissis 2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 11-quinquies - Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.00 |
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Art. 12. - (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)1. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell’anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: “alle classi Euro 1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “alle classi da Euro 0 a Euro 4”. 2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Art. 13. - (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria". 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 15. - (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)1. In deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all’allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 3. All’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 15-bis - Art. 15-ter - Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE |
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Art. 16. - (Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna)1. All’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è |
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Art. 16-bis - (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-le |
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Art. 16-ter - Omissis
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Art. 17. - (Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)1. All’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media de |
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Art. 17-bis - (Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 202 |
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Art. 18. - (Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni)1. All’articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.”. 1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono inserite le seguenti: "nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici". 1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel |
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Art. 18-bis - (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzi |
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Art. 18-quater - (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trov |
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Art. 19. - Art. 19-bis - Omissis
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Art. 19-ter - (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 20 - Art. 21-bis - Omissis
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Art. 22. - Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti: «320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”; al terzo comma, le parole: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti”. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola “tre” è sostituta dalla seguente: “cinque”. Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il rico |
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Art. 22-bis - Omissis
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Art. 23. - (Adeguamento della struttura della Corte dei conti)1. All’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 24. - (Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)1. - 3. Omissis 4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’autorizzazione di spesa di cui all’ |
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Art. 25. - Disposizioni di competenza del Ministero della salute1 - 4-sexies. Omissis 4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 25-bis - Art. 25-quater - Omissis
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Art. 25-quinquies - (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell' |
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Art. 25-sexies - (Omissis)
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Art. 26. - (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)1. Dal 1° gennaio 2020, all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 26-bis - Omissis
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Art. 27. - (Sicurezza nazionale cibernetica)1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: “sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati” e le parole: “alla predetta” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini dell’”; b) all’articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: “i soggetti di cui alla precedente lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti di cui al comma 2-bis”; c) all’articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: “dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco |
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Art. 27-bis - (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, |
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Art. 30. - (Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)1. Al comma 2-bis dell’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modific |
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Art. 31. - Omissis
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Art. 31-bis - (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26)1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020". 2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata"; b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:
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Art. 32 - Omissis
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Art. 33. - (Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, comma 2, le parole: “nella misura di euro 20.000.000 per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020”; a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito t |
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Art. 33-bis - (Monopattini elettrici)1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di trentasei mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite. N24 2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti: "75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al |
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Art. 34. - (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il |
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Art. 34-bis - (Cold ironing)01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è: a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa; |
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Art. 35. - (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)1. N25 In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade non sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell’articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Qualora l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l’articolo 176, comma 4, lettera a) del |
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Art. 36. - (Informatizzazione INAIL)1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: “Art. 7-bis. — (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe) |
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Art. 37. - Omissis
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Art. 38. - Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale1. Per l’anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall’articolo 1, comma 434, della |
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Art. 38-bis - (Disposizioni in materia di finanza locale)1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "entro il termine perentorio di cui al comma 470" sono soppresse; b) le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. |
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Art. 39-bis - (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) |
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Art. 39-ter - (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 39-quater - (Disavanzo degli enti locali)1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in |
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Art. 40. - (Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali du |
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Art. 40-bis - (Potenziamento delle Agenzie fiscali)1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle en |
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Art. 40-ter - (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge |
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Art. 41. - (Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)1. All’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla |
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CAPO III - MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
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Art. 42. - (Agenda digitale)1. N17 Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell’innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonché nelle materie dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell’educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente |
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Art. 42-bis - (Autoconsumo da fonti rinnovabili)1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo. 3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale; b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale; |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 43. - (Disposizioni finanziarie)1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 2 |
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Art. 44. - (Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato a |
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Allegato - Omissis
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24/12/2024
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