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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 16/03/2018, n. 29
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- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 30/12/2018, n. 145
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 42; Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, pe |
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Capo I - Spesa |
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Art. 1. - Impegno e pagamento1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo del comma 2 le parole: «della necessaria copertura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse a |
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Art. 2. - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attività di controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'articolo 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato.”; b) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), come modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: “i capitoli interessati” sono sostituite dalle seguenti: “le unità elementari di bilancio interessate”; |
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Art. 3. - Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni Statali1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34-ter è inserito il seguente: |
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Art. 4. - Gestione delle spese1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo II - Entrata |
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Art. 6. - Accertamento qualificato1. Dopo l'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente: «Art. 21-bis (Accertamento qualificato). - 1. Per accertamento qualificato si intende l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento. 2. Ai fini della determinazione delle previsioni delle entrate, di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c), gli importi da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata sono quelli risultanti dall'accertamento qualificato di cui al comma 1. 3. I risultati differenziali di cui all'articolo 25, comma 7, sono indicati nel quadro generale riassuntivo avendo a riferimento pe |
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