Comma abrogato dall'art. 45, comma 2, del D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56), così recitava:

"3. Nell’istanza di cui al comma 1, l’ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante."

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