N32 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 45, comma 2, del D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56), così recitava:

"4. A seguito della presentazione dell’istanza, la società di cui al comma 1 avvia l’istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all’esito delle stesse, comunica all’ente le condizioni dell’operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell’ente."

Dalla redazione