Comma abrogato dall'art. 45, comma 2, del D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56), così recitava:

"2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389."

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