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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 04/08/2016, n. 169
D. Leg.vo 04/08/2016, n. 169
D. Leg.vo 04/08/2016, n. 169
D. Leg.vo 04/08/2016, n. 169
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2019. n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- D. Leg.vo 13/12/2017, n. 232
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; Visto il Regolamento n. 2013/1315/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che rappresenta l'atto conclusivo del percorso di revisione della politica in materia Reti Trans-Europee di Trasporto; Vista la direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il «Codice della navigazione» |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All'articolo 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All'articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis, le parole: «autorità portuale» sono sostituite |
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Art. 5 - Introduzione dell'articolo 4-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 841. Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: «Art. 4-bis (Sostenibilità energetica). - 1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in mat |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale)»; b) il comma 1, è sostituto dai seguenti: «1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali. 1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinaz |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Autorità di sistema portuali). - 1. Sono istituite quindici Autorità di Sistema Portuale: a) del Mare Ligure occidentale; b) del Mare Ligure orientale; c) del Mar Tirreno settentrionale; d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; e) del Mar Tirreno centrale; f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto; g) del Mare di Sardegna; h) del Mare di Sicilia occidentale; i) del Mare di Sicilia orientale; l) del Mare Adriatico meridionale; m) del Mare Ionio; n) del Mare Adriatico centrale; o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; p) del Mare Adriatico settentrionale; q) del Mare Adriatico orientale. 2. I porti rientranti ne |
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Art. 8 - Introduzione dell'articolo 6-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 841. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, l'AdSP costituisce un proprio ufficio ter |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Organi dell'Autorità di sistema portuale). - 1. Sono organi dell'autorità di sistema portuale: a) il Presidente; |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Art. 8 (Presidente dell'autorità di sistema portuale). - 1. Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AdSP, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b). Il Presidente è soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione è composto: a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità dei voti espressi; b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il Segretario generale è nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
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Art. 14 - Introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 841. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare). - 1. Presso ciascuna autorità di sistema portuale è istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, già sedi di autorità portuale, facenti parte del sistema portuale dell'AdSP, nonché da: a) un rappresentante degli armatori; b) un rappresentante degli industriali; c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18; d) un rappresentante degli spedizionieri; e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto; f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto; |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: & |
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Art. 18 - Introduzione dell'articolo 15-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 841. Dopo l'articolo 15 della legge 28 |
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Art. 20 - Sportello unico doganale e dei controlli1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si app |
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Art. 21 - Semplificazioni formalità arrivo e partenza delle navi1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alle navi assoggettate alla direttiva 2010/65/UE circa l'obbligo di trasmettere i formulari IMO FAL riguardo le dichiarazioni delle provviste di bordo, degli effetti personali dell'equipaggio, dell'elen |
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Art. 22 - Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria1. Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo. 2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, può essere altresì disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto è disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria. 3. I limiti territoriali delle AdSP individuate nell'allegato A che, ai se |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrano in vigore il giorno stess |
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Allegato A1) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure. 2) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara. 3) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo. 4) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-S |
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