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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 17/10/2016, n. 201
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- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l’allegato B, punto n. 46); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fiora e della fauna selvatiche; Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE; Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi; Vista la decisione 2015/253 della Commissione del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per qua |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costier |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «acque marine»: 1) le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni; |
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Art. 4. - Obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo1. La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell’acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, c |
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Art. 5. - Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo1. La pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l’elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere: a) zone di acquacoltura; b) zone di pesca; c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; |
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Art. 6. - Tavolo interministeriale di coordinamento1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attività afferenti lo spazio marittimo è costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della coop |
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Art. 7. - Comitato tecnico1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente, è istituito un Comitato tecnico che elabora, per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, i piani di gestione dello spazio marittimo. 2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; |
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Art. 8. - Autorità competente1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorità competente ai sensi del presente decreto. 2. Oltre a quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11, l’Autorità competente: |
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Art. 9. - Partecipazione e accesso del pubblico1. L’Autorità competente assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione e di riesame delle proposte dei piani di gestione di cui all’articolo 5, sin dalle fasi iniziali e, comunque, prima della loro approvazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte I e parte II, nonché dal |
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Art. 10. - Utilizzo e condivisione dei dati1. L’Autorità competente coordina la definizione, la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo |
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Art. 11. - Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi1. L’Autorità competente, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 7, assicura la cooperazione con gli Stati membri e |
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Art. 12. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previ |
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