Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 17/05/2022, n. 50
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In vigore dal 18/05/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/10/2024, n. 153
- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
- D.L. 25/06/2024, n. 84 (L. 08/08/2024, n. 115)
- D.L. 07/05/2024, n. 60 (L. 04/07/2024, n. 95)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11)
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 29/05/2023, n. 57 (L. 26/07/2023, n. 95)
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D.L. 11/11/2022, n. 173 (L. 16/12/2022, n. 204)
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- L. 15/07/2022, n. 91 (legge di conversione). In vigore dal 16/07/2022
- D.L. 30/06/2022, n. 80
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- Avviso di rettifica in G.U. 07/06/2022, n. 131
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE |
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Capo I - Misure in materia di energia |
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Art. 1. - Bonus sociale energia elettrica e gas1. Per il terzo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1-bis. - Misure per l’approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela |
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Art. 1-ter. - Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 20221. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energi |
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Art. 1-quater. - Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 20221. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e r |
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Art. 2. - Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58. N8 2. Il contributo straor |
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Art. 2-bis. - Art. 3-bis Omissis
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Art. 4. - Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l’articolo 15 è inserito il seguente: «Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell’anno 2022). — 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 2. Ai fini del presente articolo è impres |
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Art. 5. - Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione1. N64 In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. N65 2. Per la costruzione e l’esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l’autorizzazione prevista dall’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma restando l’intesa con la regione interessata, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 5. N8 3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l’esenzione di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-bis. Nell’ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l’occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell’area denominata “Zona falcata” di Messina è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, a 8 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro per l’anno 2024. All’assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma. N6 4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L’autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazion |
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Art. 5-bis. - Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 20: 1) al comma 4: 1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo.»; 1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»; 2) al comma 8: 2.1) alla lettera a), le parole: “3 MWh” sono sostituite dalle seguenti: “8 MWh”; 2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: “esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,” sono inserite le seguenti: “e per gli impianti di produzione di biometano,”; 2.3) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: |
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Art. 7. - Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si |
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Art. 7-bis. - Proroga dell’efficacia temporale del permesso di costruire |
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Art. 8. - Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo1. Nell’applicazione degli «Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fin |
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Art. 9. - Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari |
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Art. 10. - Disposizioni in materia di VIA1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»; b) all’articolo 23: 1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: “g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al |
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Art. 11. - Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-sexiesdecies è inserito il seguente: |
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Art. 12. - Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono soppresse; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: |
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Art. 13. - Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 20251. Il Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare: a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’ |
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Art. 14. - Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»; b) all’articolo 121, comma 1: 1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo d |
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Art. 14-bis. - Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci |
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Capo II - Misure a sostegno della liquidità delle imprese |
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Art. 15. - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A.1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, la società SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2023 N40, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell’accesso alla garanzia l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l’attività d’impresa è limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze. Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia. N32 2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dall’articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. |
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Art. 15-bis - Disposizioni urgenti in materia di liquidità1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 15-ter - Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale |
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Art. 16. - Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti: «55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della |
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Art. 17. - Omissis
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Art. 18. - Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina1. Per l’anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. 2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigi |
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Art. 18-bis. - Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale1. Gli accordi di f |
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Art. 18-ter. - Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche |
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Art. 19. - Omissis
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Art. 20. - Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un |
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Art. 20-bis - Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole |
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Art. 20-ter - Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione1. Al comma 1 dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della |
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Capo III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti |
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Art. 21. - Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.01. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicem |
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Art. 22. - Credito d’imposta per la formazione 4.01. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qu |
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Art. 23. - Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo1. Omissis |
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Art. 24. - Rifinanziamento del Fondo IPCEI1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’U |
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Art. 24-bis - Art. 25 Omissis
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Art. 25-bis. - Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. 2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1. 3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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Art. 26. - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. N8 2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato. 4. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede: a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatam |
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Art. 26-bis - Disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi |
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Art. 27. - Disposizioni urgenti in materia di concessioni e di affidamenti di lavori1. Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla |
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Art. 28. - Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese nonché disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis (Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese). — 1. Al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l’offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell’ambito della propria autonomia, la stipulazione di “Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese”, di seguito denominati “Patti”, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, all’esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5. 3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all’effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell’università e della ricerca, il Rettore dell’università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori. 4. I Patti: a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l’offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese; b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui |
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Art. 29. - Misure a favore di imprese esportatrici1. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli im |
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Art. 30. - Semplificazioni procedurali in materia di investimenti1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in sostituzione dell� |
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Art. 30-bis - Semplificazioni in materia di telecomunicazioni1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art |
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TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, di accoglienza E FINANZIARIE |
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Capo I - Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport |
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Art. 31. - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti1. Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato |
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Art. 32. - Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione. N22 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 3. L’indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. 4. L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. N8 5. L’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 6. L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrispost |
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Art. 32-bis. - Indennità per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro1. Al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della |
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Art. 33. - Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscime |
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Art. 33-bis - Proroga dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa |
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Art. 34. - Omissis
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Art. 34-bis - Modifica all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 |
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Art. 35. - Art. 36. - Omissis
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Art. 36-bis. - Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative |
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Art. 37-bis. - Art. 39-bis Omissis
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Capo II - Misure in favore degli enti territoriali |
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Art. 40. - Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali1. Per l’anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. N8 2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. 3. Il contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l’anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 |
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Art. 40-bis - Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale |
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Art. 41. - Omissis
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Art. 42. - Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l’anno 2023, di 220 milioni di euro per l’anno 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell’allegato 2 al presente decreto. N8 2. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e |
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Art. 43. - Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane per le quali è in corso l’applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 58. N8 2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni cap |
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Capo III - Disposizioni in relazione alla crisi ucraina |
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Art. 44. - Omissis
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Art. 45. - Misure per l’attività di emergenza all’estero1. All’articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 46. - Art. 48 Omissis
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Art. 48-bis. - Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina |
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Art. 48-ter. - Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati |
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Capo IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti |
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Art. 49. - Disposizioni in materia di spesa pubblica1. L’articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L’articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente: «Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) — 1. In conseguenza dell’ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all’articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decr |
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Art. 50. - Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ABE |
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Art. 51. - Disposizioni in materia di pubblica amministrazione1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l’anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l’anno 2022. N8 |
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Art. 51-bis. - Omissis
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Art. 51-ter. - Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-21. All’articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito |
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Art. 52-bis. - Disposizioni in materia di società benefit |
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Art. 53. - Omissis
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Art. 54. - Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità1. All’articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b): |
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Capo V - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie |
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Art. 55. - Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette1. All’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 56. - Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l’anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 58. 2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell’articolo 58, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell’articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o più delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all’articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi definanziati e provvede all’imputazione dell’e |
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Art. 57. - Disposizioni transitorie1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore d |
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Art. 58. - Disposizioni finanziarie1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l’articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all’allegato 3 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741 milioni di euro per l’anno 2022, 1.730 milioni di euro per l’anno 2023, 1.530 milioni di euro per l’anno 2024, 1500 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4. N8 1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell’ambito delle attività di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla società Cassa depositi e prestiti – Gestione separata, relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la società Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15 luglio 2016. |
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Art. 58-bis. - Clausola di salvaguardia |
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Art. 59. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1 - Allegato 2 - Omissis
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Allegato 3(articolo 58, comma 1)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
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Allegato 3-bis(articolo 58, comma 4-bis)
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Allegato 4(articolo 58, comma 5)
«Allegato 1 (articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
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