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15/07/2022

Validità permessi di costruire e SCIA, novità e proroghe

Il DL Aiuti modifica l’art. 15 del D.P.R. 380/2001, introducendo novità concernenti i termini di inizio e fine lavori. Le novità fanno seguito ad altre recenti proroghe adottate per far fronte alle difficoltà emerse negli ultimi periodi. Riepilogo completo.

L’art. 15 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Ai sensi del comma 2 di tale articolo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 1 anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
vedi sull’argomento Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire.

L’art. 7-bis del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), inserito dalla Legge di conversione, dispone un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Più in particolare, viene aggiunto un nuovo periodo al comma 2 dell’art. 15, D.P.R. 380/2001 a norma del quale per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D. Leg.vo 29/12/2003, n. 387il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.

Le novità introdotte dal Decreto Aiuti fanno seguito ad altri interventi legislativi che hanno previsto varie proroghe dei termini di validità del permesso di costruire, della SCIA e di altre autorizzazioni che si riepilogano di seguito.

PROROGA EMERGENZA COVID - In particolare, l'art. 103, comma 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv. dalla L. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 - in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità (SCA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Con il D.L. 24/12/2021, n. 221, è stato peraltro prorogato fino al 31/03/2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Di conseguenza, i documenti sopra indicati conservano la loro validità fino al 29/06/2022.

PROROGA EX D.L. SEMPLIFICAZIONI - Il comma 4, art. 10 del D.L. 76/2020, ha disposto che dietro comunicazione dell’interessato sono prorogati rispettivamente di 1 anno e di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31/12/2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che a tale data i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Tali disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001, comma 2. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività semplice e alternativa al permesso di costruire presentate entro il 31/12/2020 ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

PROROGA PER DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO E INCREMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI - Infine l’art. 10-septies, D.L. 21/2022, comma 1, lett. a) (conv. dalla L. 51/2022) ha disposto, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, la proroga di un anno dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31/12/2022, purché non scaduti alla data della richiesta e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Tale proroga si applica anche alla SCIA, all’autorizzazione paesaggistica e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e - per i permessi di costruire e SCIA - anche nel caso in cui sia stata già accordata una proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Testo Unico, o anche ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020 e dell’art. 10, comma 4, D.L. 76/2020.

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