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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. Aiuti: novità per gli impianti fotovoltaici localizzati in cave e miniere
Le nuove disposizioni sono contenute nei commi da 3-ter a 3-quinquies dell’art. 7, D.L. 50/2022, tutti inseriti dalla Legge di conversione (L. 91/2022).
In particolare il comma 3-ter modifica il comma 9-bis dell’art. 6, D. Leg.vo 28/2011, che prescrive la procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. La modifica prevede che tale regime si applica anche agli impianti localizzati in “porzioni di cave”, fermo restando che non devono essere suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Il comma 3-quater modifica la lett. c) del comma 8 dell’art. 20, D. Leg.vo 199/2021, che considera le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale come aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili. Il nuovo comma specifica che sono considerate idonee all’installazione anche le “porzioni di cave e miniere” non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Per ulteriori approfondimenti sulle aree idonee vedi la Nota Fonti rinnovabili, disposizioni nel Decreto Aiuti sulle aree idonee e semplificazioni.
Infine il comma 3-quinquies interviene sul comma 1 dell’art. 9-ter, D.L. 17/2022, che disciplina l’installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione. Tali impianti sono sottoposti al regime amministrativo della PAS.
Con tale modifica la procedura semplificata viene estesa anche agli impianti della stessa tipologia collocati in modalità flottante negli invasi idrici nelle cave “in esercizio”.