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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 01/04/2021, n. 44
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In vigore dal 01/04/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 31/10/2022, n. 162 (L. 30/12/2022, n. 199)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 24/03/2022, n. 24 (L. 19/05/2022, n. 52)
- D.L. 07/01/2022, n. 1 (L. 04/03/2022, n. 18)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11)
- D.L. 26/11/2021, n. 172 (L. 21/01/2022, n. 3)
- D.L. 23/07/2021, n. 105 (L. 16/09/2021, n. 126)
- D.L. 09/06/2021, n. 80 (L. 06/08/2021, n. 113)
- L. 28/05/2021, n. 76 (Legge di conversione). In vigore dal 01/06/2021.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo I - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2 |
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3-ter - Adempimento dell'obbligo vaccinale |
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Art. 4 - Art. 4-ter.2 - Omissis
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Art. 4-quater - (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, |
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Art. 4-quinquies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater1. Fermi restando gli obblighi vaccinal |
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Art. 4-sexies - Sanzioni pecuniarie1. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi: a) soggetti che alla data del 15 giugno 2022 N22 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute; N23 c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle |
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Art. 5 - Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale1. All’articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole “ricoverati pres |
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Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI |
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Art. 6 - Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-191. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23, comma 1: 1) al primo periodo le parole “alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 luglio 2021”; 2) al secondo periodo dopo le parole “del medesimo termine” sono aggiunte le seguenti: “del 31 luglio 2021”; b) all’articolo 23-bis: |
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Art. 7 - Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 691. Il consiglio nazionale dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo s |
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Art. 7-bis - Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103, che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con |
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Art. 8 - Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore1. All’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “fino al 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2021” N4. |
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Art. 9 - Omissis
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Capo III - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE IN RAGIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI |
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Art. 10 - Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale1. N19 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01). N3 2. N20 3. N10 |
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Art. 10-bis - Omissis
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Art. 10-ter - Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali |
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Art. 10-quater - Art. 11-bis - Omissis
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Art. 11-ter - Misure urgenti per le baraccopoli di Messina1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito. 2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché dei relativi compiti. 3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docent |
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Art. 11-quater - Clausola di salvaguardia |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversi |
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