Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 29/05/2023, n. 57 (L. 26/07/2023, n. 95), a partire dal 30/05/2023, l’autorizzazione per la costruzione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui al presente comma, è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza, svolto ai sensi del presente articolo.

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