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26/07/2022

Rinnovabili da fonte geotermica: novità nel D.L. Aiuti

Il D.L. Aiuti, come modificato dalla Legge di conversione, ha introdotto novità per il settore della geotermia, includendo la coltivazione delle risorse geotermiche nel c.d. golden power e prevedendo per i titolari di concessioni l'obbligo di versamento di un contributo annuale.

La Legge n. 91/2022 di conversione del D.L. Aiuti ha inserito, tra l'altro, i commi da 2-bis a 2-sexies all’art. 6 del D.L. 50/2022 per dettare nuove disposizioni per il settore delle rinnovabili da fonte geotermica.

Inclusione nella disciplina del "golden power" - In particolare è stata prevista l’inclusione della coltivazione per risorse geotermiche tra i settori per cui sono attivabili i poteri speciali di veto da parte del Governo (cosiddetta disciplina della “golden power” o poteri speciali) (art. 6, comma 2-bis).
Pertanto, le concessioni di coltivazione per risorse geotermiche, comunque affidate, sono incluse tra i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Aggiornamento della normativa - È prevista l’istituzione di un tavolo paritetico con Regioni ed Enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (art. 6, comma 2-ter).

Contributo annuale - L’art. 6, comma 2-quater introduce l’obbligo - a partire dal 01/01/2023 - per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di cui al D. Leg.vo 387/2003 e alla L. 99/2009 di corrispondere annualmente un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione.
Tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni sui cui territori insistono le concessioni. Le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse saranno adottate con un successivo Decreto (art. 6, comma 2-quinquies).

Esclusioni - Infine il comma 2-sexies dell'art. 6 esclude l’applicabilità agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche di quanto previsto all'art. 1, L. 239/2004, comma 4, lett. f). Tale disposizione prevede che lo Stato e le Regioni, per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia, garantiscono un “adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche”, prevedendo misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Dalla redazione