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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinnovabili da fonte geotermica: novità nel D.L. Aiuti
La Legge n. 91/2022 di conversione del D.L. Aiuti ha inserito, tra l'altro, i commi da 2-bis a 2-sexies all’art. 6 del D.L. 50/2022 per dettare nuove disposizioni per il settore delle rinnovabili da fonte geotermica.
Inclusione nella disciplina del "golden power" - In particolare è stata prevista l’inclusione della coltivazione per risorse geotermiche tra i settori per cui sono attivabili i poteri speciali di veto da parte del Governo (cosiddetta disciplina della “golden power” o poteri speciali) (art. 6, comma 2-bis).
Pertanto, le concessioni di coltivazione per risorse geotermiche, comunque affidate, sono incluse tra i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.
Aggiornamento della normativa - È prevista l’istituzione di un tavolo paritetico con Regioni ed Enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (art. 6, comma 2-ter).
Contributo annuale - L’art. 6, comma 2-quater introduce l’obbligo - a partire dal 01/01/2023 - per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di cui al D. Leg.vo 387/2003 e alla L. 99/2009 di corrispondere annualmente un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione.
Tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni sui cui territori insistono le concessioni. Le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse saranno adottate con un successivo Decreto (art. 6, comma 2-quinquies).
Esclusioni - Infine il comma 2-sexies dell'art. 6 esclude l’applicabilità agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche di quanto previsto all'art. 1, L. 239/2004, comma 4, lett. f). Tale disposizione prevede che lo Stato e le Regioni, per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia, garantiscono un “adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche”, prevedendo misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.