Fondo per adeguamento prezzi materiali da costruzione: modalità di accesso | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/12/2022

Fondo per adeguamento prezzi materiali da costruzione: modalità di accesso

In tema di appalti pubblici, con il Decreto del MIT del 06/12/2022 sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti per le lavorazioni eseguite dal 01/08/2022 al 31/12/2022.

Come noto, a seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti:
- l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici. Si veda, tra gli altri, Compensazione prezzi materiali da costruzione: pagamenti tempestivi da parte delle SA;
- l'art. 26, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), prevede misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori.

In relazione agli interventi di cui alla lett. b), dell'art. 26, comma 4, del D.L. 17/05/2022, n. 50, il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 06/12/2022, pubblicato nella G.U. del 27/12/2022, n. 301, disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 25/05/2021, n. 73, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/08/2022 al 31/12/2022.

In particolare, il Decreto prevede che il Fondo, avente una dotazione complessiva pari a 550.000.000 euro per l’anno 2022, è così ripartito:
- il 34% alle piccole imprese;
- il 33% alle medie imprese
- il 33% alle grandi imprese.

L’accesso al Fondo, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, è consentito alle stazioni appaltanti per i lavori realizzati ovvero affidati dalle stesse, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall’applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50, delle seguenti risorse:
- risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, nei limiti del 50% e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. 50/2022 (i.e. 18/05/2022).

Per la richiesta di accesso al Fondo, bisogna utilizzare la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma che sarà aperta a partire dal 02/01/2023 (ore 10.00) sino al 31/01/2023 (ore 16.00). La richiesta di accesso al Fondo, generata dalla suddetta piattaforma informatica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa all’indirizzo PEC adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it entro e non oltre le ore 23.59 del 31/01/2023.

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Si segnala inoltre che con il Decreto del MIT del 22/11/2022, sono state approvate le istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 fino al 31/07/2022 a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, ai sensi della lett. a) dell'art. 26, comma 4, del D.L. 17/05/2022, n. 50.

Dalla redazione