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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Demolizione e ricostruzione in aree vincolate: nuove semplificazioni in arrivo
Con la conversione in legge del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) è stata introdotta una norma che reca nuove modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni in aree vincolate.
Tali novità fanno seguito a quelle già poco tempo prima introdotte dall’art. 28 del D.L. 17/2022, comma 5-bis (vedi Demolizione e ricostruzione edifici in aree tutelate per legge, le nuove regole) e ne ricalcano la tecnica legislativa.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ANCHE CON MODIFICA SAGOMA - Con la modifica introdotta dall’art. 28 del D.L. 17/2022 si era previsto di considerare le demo-ricostruzioni anche non “fedeli” (quindi anche con modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, e/o incrementi di volumetria) nelle aree di cui all’art. 142 del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei Codice dei beni culturali e del paesaggio), quali “ristrutturazioni”.
A tale casistica si aggiunge ora anche il riferimento all’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lettere c) e d), ossia:
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Restano fuori i beni vincolati ai sensi dell’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lettere a) e b) a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte II del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
Si sottolinea come sia stata in pratica integralmente accolta la tesi da noi tempo addietro proposta, e che distingue tra vincoli “puntuali”, cioè imposti sul singolo bene, e che pertanto certamente devono ricadere nell’applicazione dei limiti della “fedele ricostruzione” imposta dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, e vincoli “diffusi”, che riguardano cioè intere zone o complessi di edifici, e nei quali possono pertanto ben ricadere anche edifici di scarso o nessun pregio architettonico, storico, artistico (vedi Demolizione e ricostruzione immobili vincolati: quando deve essere “fedele”).
Si fa notare che la norma, come formulata, reca una possibile criticità applicativa.
Infatti, le aree tutelate ai sensi dell’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lettere c), includono anche i centri storici, che la stessa lettera d), art. 3 del D.P.R. 380/2001 include poco più avanti tra le aree soggette alla disciplina più restrittiva, che non consente di considerare “ristrutturazione edilizia” l’intervento in presenza di modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, e/o di incrementi di volumetria.
Come spesso accade, ci si dovrà affidare a successivi chiarimenti, anche al fine di individuare, all’interno delle aree in questione, quali siano le fattispecie da, effettivamente, liberalizzare (vedi qui la nostra interpretazione Demolizione e ricostruzione immobili vincolati: quando deve essere “fedele”).
DISCIPLINA DEL TITOLO ABILITATIVO - In conseguenza alla sopra descritta modifica sul piano definitorio degli interventi, viene modificato anche l’art. 10 del D.P.R. 380/2001, che si muove invece sul piano della disciplina del titolo abilitativo, con lo scopo di evitare quella che altrimenti sarebbe stata la conseguenza non voluta della modifica all’art. 3, lettera d), e cioè che gli interventi con modifiche di sedime, sagoma, ecc., su immobili in tali aree sarebbero sfuggiti al regime del permesso di costruire (alternativo a Super SCIA), assicurando in sostanza che in tali casi il regime amministrativo edilizio resti quest’ultimo (nonostante la modifica della predetta lettera d).
In altri termini, la modifica all’art. 10 del D.P.R. 380/2001, lettera c), recupera al regime del permesso di costruire gli interventi di cui trattasi che, altrimenti, a seguito della modifica dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, lettera d), sarebbe finiti in quello della SCIA semplice.
TESTO COORDINATO DEL D.P.R. 380/2001 - Si riporta di seguito il testo coordinato delle parti modificate del Testo unico dell’edilizia, a seguito della modifica approvata.
D.P.R. 06/06/2001, N. 380 | ||
TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO (MODIFICHE IN ROSSO) | |
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: | 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: | |
D.P.R. 06/06/2001, N. 380 | ||
TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO (MODIFICHE IN ROSSO) | |
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: | 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: |
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