Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175), l'indennità una tantum prevista dal decreto di cui al presente articolo, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.

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