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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Aumento costi materiali: accesso alle risorse da parte delle s.a. per lavori svolti nel 2023
L'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, prevede l'adozione dei SAL relativi ai lavori svolti nel 2023 con l'utilizzo dei prezzari regionali aggiornati annualmente ed il riconoscimento, da parte delle stazioni appaltanti, dei maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari.
L’art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 13/2023, ha modificato l'ambito di applicazione dell’art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, estendendo dal 31/12/2022 al 30/06/2023:
- il termine finale di presentazione delle offerte in base alle quali sono stati aggiudicati gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro;
- il termine entro il quale sono state stipulate le concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione.
Si veda Revisione prezzi materiali da costruzione: il D.L. 13/2023 integra il Decreto Aiuti.
Di conseguenza, il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/06/2023 ha modificato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/02/2023, relativamente all’estensione fino al 30/06/2023 dell'applicazione dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022.
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Si ricorda che l'art. 1, comma 458, della L. 29/12/2022, n. 197, ha modificato l'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (si veda Revisione prezzi materiali da costruzione: la Legge di bilancio 2023 integra il Decreto Aiuti).
In particolare, sono stati inseriti i commi 6-bis e 6-ter, dell'art. 26 del D.L. 50/2022, i quali prevedono l'applicazione dei prezzari aggiornati per l'adozione dei SAL relativi a lavori eseguiti nel 2023 ed il riconoscimento, da parte delle stazioni appaltanti, dei maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari.
L'art. 26, comma 6-quater, del D.L. 50/2022 prevede che, ai fini di quanto sopra, le stazioni appaltanti possano utilizzare le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. 76/2020.
Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/02/2023, pubblicato nella G.U. del 06/03/2023, n. 55, disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al suddetto Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, al fine di garantire misure compensative per i maggiori oneri sostenuti per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
Le domande di accesso al Fondo devono essere presentate tramite la piattaforma gestita dal MIT all’indirizzo web https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, all’interno di 4 finestre temporali:
- I finestra temporale: dal 01/04/2023 al 30/04/2023;
- II finestra temporale: dal 01/07/2023 al 31/07/2023;
- III finestra temporale: dal 01/10/2023 al 31/10/2023;
- IV finestra temporale: dal 01/01/2024 al 31/01/2024.
Il Decreto stabilisce inoltre i termini entro i quali il MIT esamina le domande di accesso al Fondo ricevute relativamente a ciascuna finestra temporale ed adotta i decreti per l'erogazione delle risorse:
- entro il 31/05/2023, per le istanze presentate nella prima finestra temporale;
- entro il 31/08/2023, per le istanze presentate nella seconda finestra temporale;
- entro il 30/11/2023, per le istanze presentate nella terza finestra temporale;
- entro il 29/02/2024, per le istanze presentate nella quarta finestra temporale.
Nei decreti sono indicate, altresì, le istanze che non sono state accolte e i motivi dell’esclusione.
Entro 30 giorni dalla adozione dei decreti di riconoscimento delle somme il MIT provvede all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall’articolo 26, comma 6-quater, del D.L. 50/2022.
Per l'approvazione delle istanze presentate nel mese di aprile 2023, si veda Aumento costi materiali: approvate istanze delle stazioni appaltanti per 235 milioni.