Rito appalti: decorrenza del termine di impugnazione dell’esclusione dalla gara | Bollettino di Legislazione Tecnica
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25/10/2018

Rito appalti: decorrenza del termine di impugnazione dell’esclusione dalla gara

Secondo il T.A.R. Puglia-Bari, 15/10/2018, n. 1297, il termine per impugnare l’esclusione dalla gara decorre, in mancanza della pubblicazione dell’atto sulla piattaforma telematica, dalla percezione della sua adozione da parte dell’impresa esclusa.

Il T.A.R. ha ribadito l’orientamento secondo il quale, in caso di mancata pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato.

Deve escludersi infatti che il comma 2-bis dell’art. 120, D. Leg.vo n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), nel disciplinare il c.d. rito superspeciale (prevedendo per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Leg.vo n. 50/2016), abbia apportato una deroga all’art. 41, comma 2, D. Leg.vo n. 104/2010 e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell’atto. La piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

Ciò posto, con specifico riferimento all’impugnazione di un provvedimento di esclusione, il T.A.R. ha ritenuto che la conoscenza dei relativi profili lesivi deve ritenersi insita nella percezione della sua adozione da parte dell’impresa esclusa, tanto più se acquisita congiuntamente a quella delle relative ragioni determinanti, ed ha considerato tradivo il ricorso presentato oltre trenta giorni dalla data della seduta pubblica a cui era presente un delegato dell’impresa interessata e in cui si disponeva l’esclusione della medesima.

Dalla redazione