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05/03/2019

Rito appalti: legittimità della disciplina processuale del rito super accelerato

È compatibile con il diritto europeo la disciplina processuale del c.d. “rito super accelerato” di cui all’art. 120, comma 2-bis, D. Lg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) relativa alla immediata impugnazione, entro il termine di trenta giorni, delle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di gara, a condizione che i vizi di legittimità degli atti siano conoscibili dagli interessati.

Lo ha dichiarato la Corte di giustizia europea, con l'ordinanza del 14/02/2019, causa C-54/18, chiamata a pronunciarsi sulla conformità alla Direttiva 89/665/CEE (che disciplina le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici) delle norme italiane (art. 120, comma 2-bis, D. Leg.vo 104/2010; art. 29, D. Leg.vo 50/2016, da esso richiamato) che dispongono l’onere di immediata impugnazione, entro trenta giorni, dei provvedimenti di ammissione o esclusione dalla procedura di gara e la conseguente impossibilità per l’offerente di eccepire l’illegittimità di tali atti nelle fasi successive della procedura (e quindi anche dopo l’aggiudicazione).

FATTISPECIE E QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Le questioni pregiudiziali erano state sollevate dal TAR Piemonte con l’ordinanza del 17/01/2018, n. 88 e riguardavano una procedura di affidamento in cui, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto ad un RTI, l’operatore economico secondo classificato aveva proposto ricorso di annullamento contro la decisione di assegnazione dell’appalto in questione nonché contro i vari atti della procedura di gara, compresa la mancata esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario. Il ricorrente eccepiva che, in difetto del deposito di una cauzione provvisoria dell’importo richiesto e in mancanza della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, detto raggruppamento non avrebbe dovuto essere ammesso a partecipare alla procedura di gara. Veniva pertanto proposto ricorso contro l’aggiudicazione, sulla base della asserita illegittimità dell’ammissione alla gara del concorrente vincitore.

In particolare il TAR Piemonte ha chiesto alla Corte di giustizia se le norme europee ostino ad una normativa nazionale, quale l’art. 120, comma 2-bis del D. Leg.vo 104/2010, che:

- impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti;

- preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine suindicato.

CONSIDERAZIONI DELLA CORTE UE

La Corte di giustizia ha richiamato alcuni precedenti secondo i quali la Direttiva 89/665/CEE deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che prevede che il ricorso avverso una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice debba essere proposto nel termine all'uopo previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di aggiudicazione invocata a sostegno di tale ricorso vada sollevata nel medesimo termine a pena di decadenza talché, scaduto tale termine, non sia più possibile impugnare detta decisione o eccepire la suddetta irregolarità, purché il termine in parola sia ragionevole. Tuttavia non può escludersi che, in particolari circostanze o in considerazione di talune delle loro modalità, l’applicazione delle norme di decadenza possa pregiudicare i diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione, come nel caso in cui le norme di decadenza stabilite dal diritto nazionale siano applicate in modo tale che l'accesso, da parte di un offerente, ad un ricorso avverso una decisione illegittima gli sia negato, sebbene egli, sostanzialmente, non potesse essere a conoscenza di detta illegittimità se non in un momento successivo alla scadenza del termine di decadenza.

CONCLUSIONI

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha ritenuto che la disciplina processuale di cui alle norme italiane sopracitate che prevedono la immediata impugnazione, entro un termine decadenziale, delle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di gara, non si pone in contrasto con il diritto europeo a condizione che tali provvedimenti comunicati dalle amministrazioni giudicatrici siano accompagnati da una adeguata motivazione e che tali atti siano conosciuti o conoscibili, tramite detta comunicazione, dagli interessati che ne lamentano la illegittimità.

Con riferimento al procedimento principale - si legge nell'ordinanza - spetta al giudice del rinvio verificare se l’operatore economico sia effettivamente venuto o sarebbe potuto venire a conoscenza, grazie alla comunicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del provvedimento di ammissione del RTI aggiudicatario, ai sensi dell’art. 29, D. Leg.vo 50/2016, dei motivi di illegittimità del suddetto provvedimento dallo stesso lamentati, vertenti sul mancato deposito di una cauzione provvisoria dell’importo richiesto e sull’omessa dimostrazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione, e se esso sia stato quindi posto effettivamente in condizione di proporre un ricorso entro il termine di decadenza di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 2-bis, D. Leg.vo 104/2010.

Dalla redazione