Comma abrogato dal D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132) a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (01/01/2017), così recitava:

“2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.”

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197) la modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti al 31/08/2016.

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