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05/09/2018

Rito appalti: termine di impugnazione dell’ammissione alla gara e ricorso incidentale

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 23/08/2018, n. 5036) nell’ambito del rito superaccelerato di cui all’art. 120, comma 2-bis, D. Leg.vo n. 104/2010, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale decorre dalla conoscenza, nelle forme legali, dell’avvenuta ammissione alla gara del ricorrente principale e non dalla notifica del ricorso principale.

Il Consiglio di Stato, discostandosi da quanto espresso nella sentenza n. 5182 del 10/11/2017, ha infatti ritenuto che nel rito superaccelerato, l’insorgenza dell’interesse a ricorrere incidentalmente è anticipata al momento ufficiale della conoscenza delle ammissioni e il concorrente che subisce la contestazione della propria ammissione ha il medesimo termine per contestare l’ammissione del ricorrente principale e il medesimo dies a quo. In tal caso, ha proseguito il Consiglio di Stato, il ricorso che segue “non sarà comunque un ricorso incidentale, ma un ricorso formalmente autonomo: anche se, appunto, in risposta a un ricorso senza il quale non lo avrebbe mosso e comunque a quello stesso connesso”.

Ciò trova conferma nella sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 26/04/2018, n. 4, la quale ha chiarito, tra l’altro, che l’omessa attivazione del rimedio processuale entro il termine di trenta giorni preclude al concorrente non solo la possibilità di dedurre le relative censure in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, ma anche di paralizzare, mediante lo strumento del ricorso incidentale, il gravame principale proposto da altro partecipante avverso la sua ammissione alla procedura.

Dalla redazione