Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 15/11/2011, n. 195; dall'art. 40, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114).

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L. n. 90/2014 la modifica si applicava ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva al 25/06/2014.

Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'art. 204, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50; dall’art. 7-bis, comma 2, del D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197), a decorrere dalla data di entrata in vigore ivi prevista; dall'art. 1, comma 22, del D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55).

Ai sensi dell’art. 1, comma 23, del D.L. 32/2019, la modifica si applicava ai processi iniziati dopo il 18/06/2019.

In seguito, il presente articolo è stato modificato dall'art. 4, comma 4, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) e, successivamente, sostituito dall’art. 209, comma 1, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36.

Ai sensi dell’art. 229, comma 2, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal 01/07/2023.

Dalla redazione