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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/12/2023, n. 224
D. Leg.vo 06/12/2023, n. 224
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l’articolo 14; Visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 200 |
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Art. 1. - Art. 21 - Omissis
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Art. 22. - Tutela giurisdizionale1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 2. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decre |
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Art. 23. - Deroghe1. Al fine dell’applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 e al presente decreto, alle controparti centrali sottoposte a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, numero 33, del regolamento (UE) 2021/23, e alla CCP-ponte non si applicano gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonché il libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile. 2. In caso di fusioni o scissioni di controparti centrali sottoposte a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all’articolo 2, comma 1, n. 33, del rego |
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Art. 24. - Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 297, comma 5, dopo le parole: «direttiva 2014/59/UE», sono inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative.» |
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Art. 25. - Omissis
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Art. 26. - Disposizioni penali1. All’articolo 2638 del codice civile, il comma 3-bis è sostituito dal seguen |
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Art. 27. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali |
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