D.L. Sblocca cantieri: soppressione del rito "super accelerato" e disciplina transitoria | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/05/2019

D.L. Sblocca cantieri: soppressione del rito "super accelerato" e disciplina transitoria

Il TAR Reggio Calabria, con la sentenza 13/05/2019, n. 324, chiarisce i termini per l’applicabilità della disciplina transitoria prevista dall’art. 1, comma 5, D.L. 32/2019 (D.L. Sblocca cantieri), a seguito della soppressione del rito c.d. "super accelerato" per l’impugnazione delle ammissioni ed esclusioni dalla procedura di gara.

Come è noto l’art. 1, comma 4, del D.L. 18/04/2019, n. 32 (entrato in vigore il 19/04/2019), abrogando i commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 del D. Leg.vo 104/2010, introdotti dall’art. 204 del D. Leg.vo 50/2016, ha determinato la soppressione del rito “super accelerato”.

Il TAR ha precisato che a seguito di tale intervento rimane applicabile soltanto il c.d. rito “speciale” che pertanto “rivive” con riferimento sia ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti autonomamente ed immediatamente lesivi che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento, sia ai ricorsi avverso i provvedimenti che determinano le altrui ammissioni, la cui impugnazione, in virtù della disposizione abrogante, ritorna a dover essere posticipata al momento dell’aggiudicazione definitiva ovvero a quello in cui (per la prima volta) l’interesse a ricorrere da parte del concorrente, insoddisfatto dall’esito della gara, diventa concreto ed attuale. La modifica si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 32/2019, “ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.

Al riguardo il TAR ha affermato che, in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale ma anche di ordine logico-sistematico, per processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” devono intendersi, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19/04/2019.

Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto applicabile il rito “super accelerato” previsto dall’art. 120, comma 2-bis, D. Leg.vo 104/2010 - nonostante l’abrogazione effettuata dall’art. 1, comma 4, del D.L. 32/2019 - in quanto il ricorso era stato validamente notificato il 12/04/2019, anche se poi il deposito era avvenuto il 19/04/2019. 

Dalla redazione