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11/12/2018

Impugnazione dell'aggiudicazione di un appalto pubblico: decorrenza del termine

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine per l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'aggiudicazione di un appalto pubblico decorre dal momento in cui l'ente appaltante ha trasmesso il provvedimento di aggiudicazione con la relativa motivazione.

Nel caso di specie era stata eccepita l’irricevibilità per tardività del ricorso con il quale erano stati impugnati gli esiti della procedura aperta indetta da una Azienda ULSS per l’affidamento biennale del servizio di gestione esternalizzata del sistema logistico (importo complessivo a base d’asta di 1.804.000 euro).

La controversia verteva in particolare sull’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di 30 giorni per l’impugnazione, indicato dall’art. 120, comma 5, del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104, Codice del processo amministrativo (c.p.a.).

In proposito, il T.A.R., aveva affermato che
- il rinvio operato dall’art 120, comma 5, del c.p.a., alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D. Leg.vo 163/2006 (disposizione ora abrogata) deve essere ora interpretato come rinvio alla comunicazione di cui al corrispondente articolo 76 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti);
- lo stesso art. 120, comma 5, c.p.a, da leggersi in conformità all’art. 41, comma 2, c.p.a, va inteso nel senso che, ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione, occorre fare riferimento al momento in cui il soggetto abbia avuto conoscenza degli elementi essenziali dell’atto lesivo, sì da poterne percepire compiutamente la portata pregiudizievole per la propria sfera giuridica;
- pertanto, ai fini della valutazione di tempestività del ricorso si doveva fare riferimento al momento di ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione, di cui all’art. 76, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016.

Il Consiglio di Stato (Sent. C. Stato 11/10/2018, n. 5859), al contrario, anche alla luce del quadro normativo comunitario, nonché della formulazione dell’art. 29 del D. Leg.vo 50/2016, ha affermato che:
- ai fini della decorrenza del termine di impugnazione in materia di appalti, non si può prescindere dalla essenzialità della comunicazione del provvedimento e della relativa motivazione;
- in termini conformi va letto il combinato disposto degli artt. 120 comma 5 c.p.a e 76 del Codice appalti. Infatti, solo la comunicazione del provvedimento è in grado di consegnare alla parte quegli elementi di conoscenza sul suo contenuto che appaiono essenziali per la predisposizione di una reazione impugnatoria processualmente rituale;
- pertanto, il termine per l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'intervenuta aggiudicazione decorre dal momento in cui l'ente appaltante ha trasmesso il provvedimento di aggiudicazione con la relativa motivazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione.
 

Dalla redazione