1. Ferme le definizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento, ai fini del presente Allegato si intende per:
a) Amministrazione: organizzazione della Giustizia Amministrativa;
b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
c) Regolamento: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Regolamento recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico»;
d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;
e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;
g) Portale dell'Avvocato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.;
h) Portale del Magistrato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel S.I.G.A.;
i) Cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra Amministrazioni
l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del S.I.G.A.;
m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web;
n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute;
o) Pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli indirizzi PEC delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale;
s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione;
t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione;
u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo;
v) SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati;
aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.
Art. 2. - Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento
1. Il S.I.G.A. si avvale di un'infrastruttura unitaria e centralizzata.
2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle Segreterie avviene tramite SPC.
3. Il Sito istituzionale è gestito in hosting dal fornitore, secondo le regole del contratto SPC interoperabilità e sicurezza.
4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.
5. L'Amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B del Codice dei dati personali, indicate nel manuale di conservazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, nonché nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici è assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice dei dati personali.
6. Il S.I.G.A. prevede l'archiviazione, la conservazione e la reperibilità delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilità di funzionamento del sistema, anche ai fini di cui all'articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del S.I.G.A., oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
Art. 3. - Fascicolo processuale informatico - art. 5 del Regolamento
1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonché tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.
2. Il numero di ricorso è attribuito automaticamente dal S.I.G.A. al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall'articolo 6.
3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.
4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A., dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono successivamente inseriti.
5. Il S.I.G.A. gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo.
6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico.
7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo.
8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresì, un estratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscritto digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, qua