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D. P.C.M. 16/02/2016, n. 40

Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 24.5.2016, n. 120
- D.L. 30/06/2016, n. 117 (L. 12/08/2016, n. 161)
- D. Segr. Gen. Giust. Amm. 12/09/2016, n. 106
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo», e in particolare l'articolo 13 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», che reca norme sul processo telematico, l'articolo 39 dell'Allegato 1 «Codice del processo amministrativo», nonché l'articolo 136 del medesimo Allegato 1, in materia di comunicazioni, depositi informatici e firma digitale;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;

Visto il decreto legisl

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 R e successive modificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»;

b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 R, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

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Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative previste dall'articolo

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Capo II - Il sistema informativo della giustizia amministrativa
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Art. 3. - Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa

1. Il SIGA è organizzato in conformità alle prescrizioni del CPA, alle disposizioni di legge speciali regolanti il processo amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali.

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Art. 4. - Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa

1. Il SIGA gestisce con modalità informatiche in ogni grado del giudizio la fo

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Capo III - Il processo amministrativo telematico
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Art. 5. - Fascicolo informatico

1. Il fascicolo processuale è tenuto sotto forma di fascicolo informatico.

2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti.

3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi inseriti;

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Art. 6. - Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari

1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del CPA sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonché secondo quanto previsto dalle specifiche te

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Art. 7. - Provvedimenti del giudice

1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Se

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Art. 8. - Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.

2. Nei casi

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Art. 9. - Atti delle parti e degli ausiliari del giudice

1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD.

2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica.

3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1, effettuato mediante posta elettronica certificata, è tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di

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Art. 10. - Atti del Segretario

1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti in camera di consiglio, redatto come documento informat

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Art. 11. - Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito

1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei doc

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Art. 12. - Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche

1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo inform

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Art. 13. - Comunicazioni per via telematica

1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD, attraverso canale sicuro.

2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresì effettuate a mezzo PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi, da acquisirsi secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

3. Le comu

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Art. 14. - Notificazioni per via telematica

1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 R.

2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto d

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Art. 15. - Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficia

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Art. 16. - Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale

1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine, degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui è incardinato il ricorso.

2. La segreteria dell'ufficio giudiziario comunica alla p

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Art. 17. - Accesso al fascicolo informatico

1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA, secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19, è consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonché, nei limiti di cui al comma 2, agli esperti ed ausiliari del Giudice.

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Art. 18. - Servizi di consultazione

1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni d

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Art. 19. - Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamento sono disciplinate

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Art. 20. - Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico

1. Il Responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Co

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Art. 21. - Disposizioni finali

N3

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal “1° gennaio 2017”

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Allegato A - Specifiche tecniche (art. 19 del Regolamento)

Art. 1. - Definizioni

1. Ferme le definizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento, ai fini del presente Allegato si intende per:

a) Amministrazione: organizzazione della Giustizia Amministrativa;

b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

c) Regolamento: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Regolamento recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico»;

d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;

e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;

f) Sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it;

g) Portale dell'Avvocato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.;

h) Portale del Magistrato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel S.I.G.A.;

i) Cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra Amministrazioni

l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del S.I.G.A.;

m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web;

n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute;

o) Pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;

q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli indirizzi PEC delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale;

s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione;

t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione;

u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo;

v) SPC: Sistema Pubblico di Connettività;

z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati;

aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.


Art. 2. - Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento

1. Il S.I.G.A. si avvale di un'infrastruttura unitaria e centralizzata.

2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle Segreterie avviene tramite SPC.

3. Il Sito istituzionale è gestito in hosting dal fornitore, secondo le regole del contratto SPC interoperabilità e sicurezza.

4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.

5. L'Amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B del Codice dei dati personali, indicate nel manuale di conservazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, nonché nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici è assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice dei dati personali.

6. Il S.I.G.A. prevede l'archiviazione, la conservazione e la reperibilità delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilità di funzionamento del sistema, anche ai fini di cui all'articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del S.I.G.A., oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.


Art. 3. - Fascicolo processuale informatico - art. 5 del Regolamento

1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonché tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.

2. Il numero di ricorso è attribuito automaticamente dal S.I.G.A. al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall'articolo 6.

3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.

4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A., dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono successivamente inseriti.

5. Il S.I.G.A. gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo.

6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico.

7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo.

8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresì, un estratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscritto digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, qua

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