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D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Parte Prima - Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
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Titolo I - Disposizioni generali
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Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; N47

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell�

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Capo II - Principi generali
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Sezione I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza
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Art. 3. - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa

N53

1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice

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Art. 4. - Doveri delle parti

N54

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. N205

2. Il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e tras

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Art. 5. - Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

N55

1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all’articolo 13, comma 6, dall’autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, r

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Sezione II - Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure

N56

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Art. 5-bis - Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo

1. Nei siti istituzionali del M

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Art. 6. - Prededucibilità dei crediti

N58

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rien

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Sezione III - Principi di carattere processuale
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Art. 7. - Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza

N59

1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente

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5356689 12059939
Art. 8. - Durata massima delle misure protettive

N60

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Art. 9. - Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della l

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Art. 10. - Comunicazioni telematiche

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall’indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

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Sezione IV - Giurisdizione internazionale
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Art. 11. - Attribuzione della giurisdizione

N61

1. Fatte salve le co

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Titolo II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

N62

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Capo I - Composizione negoziata della crisi

N63

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Art. 12. - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

N64

1. L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigian

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Art. 13. - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto

N65

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. N217

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in

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Art. 14. - Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati

N66

1. La piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 13 è collegata alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

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Art. 15. - Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori

N4

1. I creditori posson

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Art. 16. - Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti

N40

1. L’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata. L’event

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Art. 17. - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all’articolo 13, comma 2.

3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; N221

a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economicopatrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; N222

b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una

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Art. 18. - Misure protettive

N40

1. L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto.

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Art. 19. - Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

N41

1. Quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese. N281

2. L’imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta; N282

a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economicopatrimoniale e finanz

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Art. 20. - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile

N42

1. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con dichiarazione successivamente present

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Art. 21. - Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

N43

1. Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa e individua la soluzione per il superamento

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Art. 22. - Autorizzazioni del tribunale

N67

1. Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l’imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;

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Art. 23. - Conclusione delle trattative

N40

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; N291

b) concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62;

c) concludere un accordo sotto

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Art. 24. - Conservazione degli effetti

N40

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’articolo 64-bis omologato, l’apertura d

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Art. 25. - Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese

N68

1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13.

2. L’istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l’ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall’

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Art. 25-bis - Misure premiali

N69

1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza

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Art. 25-ter - Compenso dell’esperto

1. Il compenso dell’esperto è determinato, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;

b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall’1,00 all’1,50 per cento;

c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;

d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;

e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;

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Art. 25-quater - Imprese sotto soglia

N69

1. L’imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

2. L’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa unitamente ai documenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall’articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquid

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Art. 25-quinquies - Limiti di accesso alla composizione negoziata

N69

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Capo II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata

N63

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5356689 12059965
Art. 25-sexies - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

N69

1. Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l’articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano. N302

2.

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5356689 12059966
Art. 25-septies - Disciplina della liquidazione del patrimonio

N69

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, u

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Capo III - Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione

N63

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Art. 25-octies - Segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale

1. L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, n

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Art. 25-novies - Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

N69

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’ann

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Art. 25-decies - Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

N69

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Art. 25-undecies - Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici

N69

1. Sulla piattaforma di cui all’articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e

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Titolo III - Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza
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Capo I - Giurisdizione
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Art. 26. - Giurisdizione italiana

1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se

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Capo II - Competenza
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Art. 27. - Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale se

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Art. 28. - Trasferimento del centro degli interessi principali

N74

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Art. 29. - Incompetenza

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l’incompetenza. L’ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del

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Art. 30. - Conflitto positivo di competenza

1. Quando un procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto

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Art. 31. - Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all’altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al g

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Art. 32. - Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione

1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

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Capo III - Cessazione dell’attività del debitore
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Art. 33. - Cessazione dell’attività

1. La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. N312

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5356689 12059984
Art. 34. - Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

1. L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’art

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5356689 12059985
Art. 35. - Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se

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Art. 36. - Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

1. Nel caso previsto dall’articolo 528 del codice civile, l

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Capo IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

N76

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Sezione I - Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

N77

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5356689 12059989
Art. 37. - Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

N79

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e

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Art. 38. - Iniziativa del pubblico ministero

N80

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazio

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Art. 39. - Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza

1. Il debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre

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5356689 12059992
Sezione II - Procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

N85

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Art. 40. - Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

N86

1. Il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

2. Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza. N315

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell’eseguire l’iscrizi

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Art. 41. - Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

2. Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere

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5356689 12059995
Art. 42. - Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelle

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5356689 12059996
Art. 43. - Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico min

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Art. 44. - Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione

N89

1. Il debitore può presentare la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all’articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma

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5356689 12059998
Art. 45. - Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

1. Entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all�

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5356689 12059999
Art. 46. - Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inef

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5356689 12060000
Art. 47. - Apertura del concordato preventivo

N92

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi:

a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della propost

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5356689 12060001
Art. 48. - Procedimento di omologazione

N17

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’articolo 109 oppure se il debitore richiede l’omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luog

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5356689 12060002
Art. 49. - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell’articolo 121, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale. N93

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall’articolo 47, comma 4 e dall’articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

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5356689 12060003
Art. 50. - Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello ch

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Art. 51. - Impugnazioni

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni. N95

2. Il ricorso deve contenere:

a) l’indicazione della corte di appello competente;

b) le generalità dell’impugnante e del suo procuratore e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;

c) l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazi

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5356689 12060005
Art. 52. - Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di a

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Art. 53. - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, anche nell’ipotesi di omologazione del concordato restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell’apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 124. N329

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al

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Sezione III - Misure cautelari e protettive
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5356689 12060008
Art. 54. - Misure cautelari e protettive

N99

1. In pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l’accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di cui all’articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell

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Art. 55. - Procedimento

1. Nei casi previsti dall’articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l’audizione delle parti. Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza. N331

2. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 54, commi 1, 2, ter

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Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
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Capo I - Accordi
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Sezione I - Piano attestato di risanamento

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5356689 12060013
Art. 56. - Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. N333

2. Il piano deve avere data certa e

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5356689 12060014
Sezione II - Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi
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5356689 12060015
Art. 57. - Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 48. N103

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5356689 12060016
Art. 58. - Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

1. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di c

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5356689 12060017
Art. 59. - Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’

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5356689 12060018
Art. 60. - Accordi di ristrutturazione agevolati

1. La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:

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Art. 61. - Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitor

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5356689 12060020
Art. 62. - Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

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5356689 12060021
Art. 63. - Transazione su crediti tributari e contributivi

N21

1. Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l’attestazione del professionista indipendente di cui all’articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa.

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, è depositata presso gli uffici indicati dall’articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di

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Art. 64. - Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive

1. Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all’articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all’omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per l

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5356689 12060023
Capo I-bis - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
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Art. 64-bis - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione.

1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3

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Art. 64-ter - Mancata approvazione di tutte le classi

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5356689 12060026
Art. 64-quater - Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo

1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai

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Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Sezione I - Disposizioni di carattere generale
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5356689 12060029
Art. 65. - Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell’articolo 44, in quanto compatibili.

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5356689 12060030
Art. 66. - Procedure familiari

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell’arti

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5356689 12060031
Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore
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5356689 12060032
Art. 67. - Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. N238

2. La domanda è corredata dell’elenco:

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5356689 12060033
Art. 68. - Presentazione della domanda e attività dell’OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è neces

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5356689 12060034
Art. 69. - Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o h

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5356689 12060035
Art. 70. - Apertura e omologazione del piano

1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli ar

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5356689 12060036
Art. 71. - Esecuzione del piano

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione d

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5356689 12060037
Art. 72. - Revoca della sentenza di omologazione

1. Il giudice revoca l’omologazione o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosament

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5356689 12060038
Art. 73. - Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione

1. Dopo la revoca dell’o

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5356689 12060039
Sezione III - Concordato minore
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5356689 12060040
Art. 74. - Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

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5356689 12060041
Art. 75. - Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; 

b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; N372

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5356689 12060042
Art. 76. - Presentazione della domanda e attività dell’OCC

1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

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Art. 77. - Inammissibilità della domanda di concordato minore

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali

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Art. 78. - Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

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Art. 79. - Maggioranza per l’approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti am

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Art. 80. - Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. N117

2. Con la sentenza di omologazi

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Art. 81. - Esecuzione del concordato minore

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal

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Art. 82. - Revoca della sentenza di omologazione

1. Il giudice revoca l’omologazione

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Art. 83. - Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione

1. Dopo la revoca dell�

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Capo III - Concordato preventivo
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Sezione I - Finalità e contenuti del concordato preventivo
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Art. 84. - Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano

1. L’imprenditore di cui all’articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 296. N388

2. La continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continu

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Art. 85. - Suddivisione dei creditori in classi

1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

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Art. 86. - Moratoria nel concordato in continuità

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Art. 87. - Contenuto del piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, un piano contenente:

a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori; N394

b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;

c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore

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Art. 88 - Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell’articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle ag

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Art. 89. - Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e

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Art. 90. - Proposte concorrenti

1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il cinque per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori. N399

2. Ai fini del com

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Art. 91. - Offerte concorrenti

1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda. N251

2. La medesima disciplina si applica quando, prima del

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Sezione II - Organi e amministrazione
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Art. 92. - Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del d

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Art. 93. - Pubblicità del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a c

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Art. 93-bis - Reclami

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Sezione III - Effetti del concordato preventivo
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Art. 94. - Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all’omologazione, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

2. Fermo il disposto dell’articolo 46, i mutui, anche s

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Art. 94-bis - Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale

1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o pr

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Art. 95. - Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni

1. Fermo quanto previsto nell’articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionis

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Art. 96. - Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla

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Art. 97. - Contratti pendenti

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

2. La richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. N408

3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l’istanza il debitore propone anche una qu

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Art. 98. - Prededuzione nel concordato preventivo

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

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Art. 99. - Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo

1. Con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre fin

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Art. 100. - Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

1. Con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali pre

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Art. 101. - Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo

1. Quando è prevista la continuazione dell’attivi

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Art. 102. - Finanziamenti prededucibili dei soci

1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-qu

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Sezione IV - Provvedimenti immediati
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Art. 103. - Scritture contabili

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei li

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Art. 104. - Convocazione dei creditori

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, i

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Art. 105. - Operazioni e relazione del commissario

1. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Cop

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Art. 106. - Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede

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Sezione V - Voto nel concordato preventivo
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Art. 107. - Voto dei creditori

1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.

2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l’ordine e l’orario delle votazioni con proprio decreto.

3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione depositata e

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Art. 108. - Ammissione provvisoria dei crediti contestati

1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che

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5356689 12060083
Art. 109. - Maggioranza per l’approvazione del concordato

1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella

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Art. 110. - Adesioni alla proposta di concordato

1. All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell�

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Art. 111. - Mancata approvazione del concordato

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce al tribunale, che provvede a norma dell’art

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Sezione VI - Omologazione del concordato preventivo
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Art. 112. - Giudizio di omologazione

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

a) la regolarità della procedura;

b) l’esito della votazione;

c) l’ammissibilità della proposta;

d) la corretta formazione delle classi;

e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;

f) in caso di concordato in continuità aziendale

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5356689 12060088
Art. 113. - Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 48.

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5356689 12060089
Art. 114. - Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio

1. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve

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Art. 114-bis - Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità

1. Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrim

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5356689 12060091
Art. 115. - Azioni del liquidatore giudiziale

1. Il liquidatore g

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Art. 116 - Trasformazione, fusione o scissione

1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli

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Art. 117. - Effetti del concordato per i creditori

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tutt

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Art. 118. - Esecuzione del concordato

1. Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l’esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

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Art. 118-bis - Modificazioni del piano

1. Se dopo l’omologazione del concord

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Art. 119. - Risoluzione del concordato

1. Ciascuno dei creditori e il commissa

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Art. 120. - Annullamento del concordato

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è

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Capo III-bis - Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società
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Art. 120-bis - Accesso

1. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redat

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Art. 120-ter - Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari

1. Lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza può prevedere la formazione di u

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Art. 120-quater - Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna

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Art. 120-quinquies - Esecuzione delle operazioni societarie

1. Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolven

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Titolo V - Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
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Capo I - Imprenditori individuali e società
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Sezione I - Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
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Art. 121. - Presupposti della liquidazione giudiziale

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di c

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Art. 122. - Poteri del tribunale concorsuale

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e:

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Art. 123. - Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli c

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Art. 124. - Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento.

2. In og

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Art. 125. - Nomina del curatore

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e d

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Art. 126. - Accettazione del curatore

1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la dispon

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Art. 127. - Qualità di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

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Art. 128. - Gestione della procedura

1. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’am

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Art. 129. - Esercizio delle attribuzioni del curatore

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitat

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Art. 130. - Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all’articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l’

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Art. 131. - Deposito delle somme riscosse

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta d

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Art. 132. - Integrazione dei poteri del curatore

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svinc

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Art. 133. - Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre rec

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Art. 134. - Revoca del curatore

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.

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Art. 135. - Sostituzione del curatore

1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale

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Art. 136. - Responsabilità del curatore

1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le

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Art. 137. - Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

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Art. 138. - Nomina del comitato dei creditori

1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al pas

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Art. 139. - Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditor

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Art. 140. - Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

1. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggiora

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Art. 141. - Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per vi

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Sezione II - Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
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Art. 142. - Beni del debitore

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi b

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Art. 143. - Rapporti processuali

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio

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Art. 144. - Atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai

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Art. 145. - Formalità eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell’apertura della liquidazione giudiziale, sono senz

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Art. 146. - Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;

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Art. 147. - Alimenti ed abitazione del debitore

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un s

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Art. 148. - Corrispondenza diretta al debitore

1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i r

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Art. 149. - Obblighi del debitore

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente

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Sezione III - Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
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Art. 150. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiv

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Art. 151. - Concorso dei creditori

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

2.

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Art. 152. - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazion

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Art. 153. - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripa

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Art. 154. - Crediti pecuniari

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura

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Art. 155. - Compensazione

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri

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Art. 156. - Crediti infruttiferi

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tutt

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Art. 157. - Obbligazioni ed altri titoli di debito

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effett

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Art. 158. - Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concor

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Art. 159. - Rendita perpetua e rendita vitalizia

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’

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Art. 160. - Creditore di più coobbligati solidali

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per

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Art. 161. - Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

1. Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è

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Art. 162. - Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia de

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Sezione IV - Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
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Art. 163. - Atti a titolo gratuito

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione

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Art. 164. - Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti

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Art. 165. - Azione revocatoria ordinaria

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice

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Art. 166. - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

1. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;

b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;

c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore per de

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Art. 167. - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civi

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Art. 168. - Pagamento di cambiale scaduta

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva a

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Art. 169. - Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

1. Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel te

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Art. 170. - Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia
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Art. 171. - Effetti della revocazione

1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si ese

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Sezione V - Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
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Art. 172. - Rapporti pendenti

1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luo

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Art. 173. - Contratti preliminari

1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.

2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codic

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Art. 174. - Contratti relativi a immobili da costruire

1. I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20

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Art. 175. - Contratti di carattere personale

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei cont

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Art. 176. - Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

1. L’apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione. In caso c

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Art. 177. - Locazione finanziaria

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell’articolo 172, il concedente ha diritto alla restit

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Art. 178. - Vendita con riserva di proprietà

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere p

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5356689 12060168
Art. 179. - Contratti ad esecuzione continuata o periodica

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servi

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Art. 180. - Restituzione di cose non pagate

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è

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Art. 181. - Contratto di borsa a termine

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si sciogl

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Art. 182. - Associazione in partecipazione

1. L’associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante.

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5356689 12060172
Art. 183. - Conto corrente, mandato, commissione

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confront

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Art. 184. - Contratto di affitto di azienda

1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d’azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può

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Art. 185. - Contratto di locazione di immobili

1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

2. Qual

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Art. 186. - Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, prev

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Art. 187. - Contratto di assicurazione

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’articolo 172, salvo il diritto di recesso dell’assicuratore a norma dell’

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Art. 188. - Contratto di edizione

1. Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

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Art. 189 - Rapporti di lavoro subordinato

1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.

2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.

3. Quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e non è possibile il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.

4. Il curatore può chiedere al giudice delegato la proroga del termine di cui al comma 3, se sussistono elementi concreti per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa o per il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai s

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Art. 190. - Trattamento NASpI

1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’

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Art. 191. - Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

1. Al trasferimento di azienda disposto nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della liquidazione giudiziale o

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Art. 192. - Clausola arbitrale

1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitr

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Capo II - Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
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Art. 193. - Sigilli

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano ne

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Art. 194. - Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

1. Devono essere consegnati al curatore:

a) il denaro contante;

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Art. 195. - Inventario

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o av

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Art. 196. - Inventario di altri beni

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e

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Art. 197. - Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione p

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Art. 198. - Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di

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Art. 199. - Fascicolo della procedura

1. N192 Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutt

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Capo III - Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale
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Art. 200. - Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al

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Art. 201. - Domanda di ammissione al passivo

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. N456

2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all’indirizz

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Art. 202. - Effetti della domanda

1. La domanda di cui all’articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esau

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Art. 203. - Progetto di stato passivo e udienza di discussione

1. Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelaz

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Art. 204. - Formazione ed esecutività dello stato passivo

1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

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Art. 205. - Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo

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Art. 206. - Impugnazioni

1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

2. Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L’opposizione è proposta nei confronti

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Art. 207. - Procedimento

1. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’articolo 206, comma 5.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;

c) l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; N462

d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito

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Art. 208. - Domande tardive

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di p

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Art. 209. - Previsione di insufficiente realizzo

1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del co

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Art. 210. - Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’

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Capo IV - Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo
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Sezione I - Disposizioni generali
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Art. 211. - Esercizio dell’impresa del debitore

1. L’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

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Art. 212. - Affitto dell’azienda o di suoi rami

1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.

2. La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a norma dell’articolo 216

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Art. 213. - Programma di liquidazione.

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7. Il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. N467

2. Il curatore, fermo quanto previsto dall’articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l�

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Sezione II - Vendita dei beni
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Art. 214. - Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 216, in conformità a quanto disposto dall’

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Art. 215. - Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni ris

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Art. 216. - Modalità della liquidazione

1. I beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall’articolo 173-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. L’inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell’incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell’esperto è liquidato a norma dell’articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell’andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all’articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pon

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Art. 217. - Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ov

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Art. 218. - Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industria

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Art. 219. - Procedimento di distribuzione della somma ricavata

1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

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Capo V - Ripartizione dell’attivo
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Art. 220. - Procedimento di ripartizione

1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’a

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Art. 221. - Ordine di distribuzione delle somme

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

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Art. 222. - Disciplina dei crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di c

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Art. 223. - Conti speciali

1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’

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Art. 224. - Crediti assistiti da prelazione

1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 15

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Art. 225. - Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

1. I creditori ammessi a norma dell’articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo

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Art. 226. - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

1. Il creditore ammesso a norma dell’articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articol

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Art. 227. - Ripartizioni parziali

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

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Art. 228. - Scioglimento delle ammissioni con riserva

1. Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il

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Art. 229. - Restituzione di somme riscosse

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Art. 230. - Pagamento ai creditori

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad as

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Art. 231. - Rendiconto del curatore

1. Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili, dell’attività di gestione della procedura, delle mod

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Art. 232. - Ripartizione finale

1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ov

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Capo VI - Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
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Art. 233. - Casi di chiusura

1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:

a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

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Art. 234. - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall’esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l’attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chius

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Art. 235. - Decreto di chiusura

1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall’articolo 45. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9, anch

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Art. 236. - Effetti della chiusura

1. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 234, con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.

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Art. 237. - Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

1. Salvo che sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi preveduti dall’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risult

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Art. 238. - Concorso dei vecchi e nuovi creditori

1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti

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Art. 239. - Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusu

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Capo VII - Concordato nella liquidazione giudiziale
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Art. 240. - Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’att

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Art. 241. - Esame della proposta e comunicazione ai creditori

1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’a

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Art. 242. - Concordato nel caso di numerosi creditori

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della prop

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5356689 12060240
Art. 243. - Voto nel concordato

1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 204, compresi i creditori ammessi e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. N482

2. I creditori muniti

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5356689 12060241
Art. 244. - Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica

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5356689 12060242
Art. 245. - Giudizio di omologazione

1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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Art. 246. - Efficacia del decreto

1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.

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Art. 247. - Reclamo

1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 51, comma 2.

4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, desig

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Art. 248. - Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giud

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Art. 249. - Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

1-bis. In caso di riforma o cassazione del provvediment

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Art. 250. - Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

2. Il r

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Art. 251. - Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scop

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Art. 252. - Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e

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Art. 253. - Nuova proposta di concordato

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omolo

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Capo VIII - Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
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Art. 254. - Doveri degli amministratori e dei liquidatori

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Art. 255. - Azioni di responsabilità

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

a) l’azione sociale di responsabilità;

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Art. 256. - Società con soci a responsabilità illimitata

1. La sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al

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5356689 12060255
Art. 257. - Liquidazione giudiziale della società e dei soci

1. Nei casi previsti dall’articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il

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5356689 12060256
Art. 258. - Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l’apertura della liquidazione giudiz

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Art. 259. - Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non soc

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Art. 260. - Versamenti dei soci a responsabilità limitata

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, in

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5356689 12060259
Art. 261. - Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare

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5356689 12060260
Art. 262. - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile

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Art. 263. - Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza

1. Se a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudi

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Art. 264. - Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adegu

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Art. 265. - Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

2.

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Art. 266. - Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di

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Art. 267. - Concordato del socio

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai c

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Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato
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Art. 268. - Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. 

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei de

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Art. 269. - Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.

2. Al ricorso deve essere

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Art. 270. - Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256. N235

2. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gesto

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5356689 12060270
Art. 271 - Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata è pr

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5356689 12060271
Art. 272. - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l’elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell’articolo 270, comma 4. Il termine di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

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Art. 273 - Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato pa

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5356689 12060273
Art. 274. - Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patr

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Art. 275. - Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizi

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Art. 275-bis - Disciplina dei crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all’articolo 273, con esclusione di quelli n

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Art. 276. - Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d’ufficio. Si applica l’articolo 233

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Art. 277. - Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono

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Capo X - Esdebitazione
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Sezione I - Disposizioni generali in materia di esdebitazione
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Art. 278. - Oggetto e ambito di applicazione

1. L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.

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Art. 279. - Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della pr

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Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale
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Art. 280. - Condizioni per l’esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti

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Art. 281. - Procedimento

1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all’articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L’istanza del debitore è comunicata a cura

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Sezione II - Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata
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Art. 282. - Condizioni e procedimento di esdebitazione

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motiv

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5356689 12060287
Art. 283. - Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

N11

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. N29

2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo

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Titolo VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese
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Capo I - Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo
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Art. 284. - Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati o coordinati. N517

2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il prop

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5356689 12060291
Art. 284-bis - Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Le imprese di cui al comma 1 dell’articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.

2. Se, a causa

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5356689 12060292
Art. 285. - Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

1. Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale. N35

2. Il piano o i

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5356689 12060293
Art. 286. - Procedimento di concordato di gruppo

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l�

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Capo II - Procedura unitaria di liquidazione giudiziale
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Art. 287. - Liquidazione giudiziale di gruppo

1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei pr

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5356689 12060296
Art. 288. - Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate

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Capo III - Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo
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5356689 12060298
Art. 289. - Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

1. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un’impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitic

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Capo IV - Norme comuni
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5356689 12060300
Art. 290. - Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo

1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inef

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5356689 12060301
Art. 291. - Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall’

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5356689 12060302
Art. 292. - Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

1. I crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di

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Titolo VII - Liquidazione coatta amministrativa
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Capo I - Natura e norme applicabili
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5356689 12060305
Art. 293. - Disciplina applicabile e presupposti

1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.

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5356689 12060306
Art. 294. - Rinvio alle norme speciali

1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

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5356689 12060307
Capo II - Procedimento
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Art. 295. - Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

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Art. 296. - Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di conco

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5356689 12060310
Art. 297. - Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecede

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Art. 298. - Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

1. Se l’impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiara

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Art. 299. - Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza

1. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo sta

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Art. 300. - Provvedimento di liquidazione

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emana

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Art. 301. - Organi della liquidazione coatta amministrativa

1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 356 e 35

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Art. 302. - Responsabilità del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

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Art. 303. - Effetti del provvedimento di liquidazione

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l’impresa è una persona giuridica

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5356689 12060317
Art. 304. - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell’

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Art. 305. - Commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e so

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5356689 12060319
Art. 306. - Relazione del commissario

1. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

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5356689 12060320
Art. 307. - Poteri del commissario

1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa o dell’ente in liquidazione, a nor

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5356689 12060321
Art. 308. - Comunicazione ai creditori e ai terzi

1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciasc

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Art. 309. - Domande dei creditori e dei terzi

1. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere

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Art. 310. - Formazione dello stato passivo

1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all’articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d’insolvenza. Il commissario trasmette l’elenco

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Art. 311. - Liquidazione dell’attivo

1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liqui

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5356689 12060325
Art. 312. - Ripartizione dell’attivo

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 221.

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5356689 12060326
Art. 313. - Chiusura della liquidazione

1. Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell

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Art. 314. - Concordato della liquidazione

1. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 240, osservate le disposizioni dell’articolo 265, se si tratt

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Art. 315. - Risoluzione e annullamento del concordato

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con se

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Capo III - Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l’insolvenza
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Art. 316. - Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:

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Titolo VIII - Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali
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Art. 317. - Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono

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5356689 12060333
Art. 318. - Sequestro preventivo

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto

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Art. 319. - Sequestro conservativo

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell’

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5356689 12060335
Art. 320. - Legittimazione del curatore

1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini

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5356689 12060336
Art. 321. - Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.

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5356689 12060337
Titolo IX - Disposizioni penali
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5356689 12060338
Capo I - Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale
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5356689 12060339
Art. 322. - Bancarotta fraudolenta

1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scop

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5356689 12060340
Art. 323. - Bancarotta semplice

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione econo

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5356689 12060341
Art. 324. - Esenzioni dai reati di bancarotta

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preve

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5356689 12060342
Art. 325. - Ricorso abusivo al credito

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, an

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5356689 12060343
Art. 326. - Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite s

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5356689 12060344
Art. 327. - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale

1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l’imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all’a

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5356689 12060345
Art. 328. - Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti co

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5356689 12060346
Capo II - Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale
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5356689 12060347
Art. 329. - Fatti di bancarotta fraudolenta

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti pr

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5356689 12060348
Art. 330. - Fatti di bancarotta semplice

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in

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5356689 12060349
Art. 331. - Ricorso abusivo al credito

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i

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5356689 12060350
Art. 332. - Denuncia di crediti inesistenti

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazion

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5356689 12060351
Art. 333. - Reati dell’institore

1. All’institore dell’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preve

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5356689 12060352
Art. 334. - Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.

1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli

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Art. 335. - Accettazione di retribuzione non dovuta

1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in su

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Art. 336. - Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

1. Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch’egli detien

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Art. 337. - Coadiutori del curatore

1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione della liquidazione

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5356689 12060356
Art. 338. - Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemen

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Art. 339. - Mercato di voto

1. Il creditore che stipula con l’imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell’interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dar

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5356689 12060358
Art. 340. - Esercizio abusivo di attività commerciale

1. Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con

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Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa
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5356689 12060360
Art. 341. - Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l’apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesist

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5356689 12060361
Art. 342. - Falso in attestazioni e relazioni

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comm

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Art. 343. - Liquidazione coatta amministrativa

1. L�

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Capo IV - Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
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5356689 12060364
Art. 344. - Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

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Art. 345. - Falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI

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Capo V - Disposizioni di procedura
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5356689 12060367
Art. 346. - Esercizio dell’azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquid

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5356689 12060368
Art. 347. - Costituzione di parte civile

1. Il curatore, il liquidatore gi

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5356689 12060369
Titolo X - Disposizioni per l’attuazione del codice della crisi e dell’insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
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5356689 12060370
Capo I - Disposizioni generali
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5356689 12060371
Art. 348. - Adeguamento delle soglie dell’impresa minore

1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto ad

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5356689 12060372
Art. 349. - Sostituzione dei termini fallimento e fallito

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini d

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5356689 12060373
Art. 350. - Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria
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5356689 12060374
Art. 351. - Disposizioni sui compensi dell’OCRI

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5356689 12060375
Art. 352. - Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI

N37

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Art. 353. - Istituzione di un osservatorio permanente

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo econ

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Art. 354. - Revisione dei parametri

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5356689 12060378
Art. 355. - Relazione al Parlamento

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dett

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Capo II - Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
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5356689 12060380
Art. 356. - Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell’ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell’insolvenza, o che possono essere incaricati dall’impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. N531

2. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti

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5356689 12060381
Art. 357. - Funzionamento dell’elenco

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’

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5356689 12060382
Art. 358. - Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza ove iscritti nell’elenco di cui all’articolo 356:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

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5356689 12060383
Capo III - Disciplina dei procedimenti
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5356689 12060384
Art. 359. - Area web riservata

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5356689 12060385
Art. 360. - Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
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5356689 12060386
Art. 361. - Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

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5356689 12060387
Art. 362. - Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel

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5356689 12060388
Art. 363. - Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

1. L’Istituto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, c

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5356689 12060389
Art. 364. - Certificazione dei debiti tributari

1. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o

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5356689 12060390
Art. 365. - Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli a

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5356689 12060391
Art. 366. - Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

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5356689 12060392
Art. 367. - Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

1. Nei procedimenti di cui all’articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell’Anagrafe tributaria e dell’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti co

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Capo IV - Disposizioni in materia di diritto del lavoro
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5356689 12060394
Art. 368. - Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza».

2. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza».

3. All’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza.»;

b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza.»;

c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «procedure richiamate dall’articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all’articolo

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Capo V - Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie
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5356689 12060396
Art. 369. - Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

N44

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 39, comma 4, le parole: «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole: «L’art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

b) all’articolo 69-septiesdecies, le parole: «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1), e terzo comma, e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

c) all’articolo 70, comma 7, le parole: «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;

d) all’articolo 80, comma 6, le parole: «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»;

e) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»; N45

2) al

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Art. 370. - Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza»;

b) all’articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»;

c) all’articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 2, le parole «in cui l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice del

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5356689 12060398
Art. 371. - Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

1. All’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del

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5356689 12060399
Art. 372. - Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono so

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5356689 12060400
Capo VI - Disposizioni di coordinamento della disciplina penale
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5356689 12060401
Art. 373. - Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale

1. All’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III,

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Capo VII - Abrogazioni
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Art. 374. - Abrogazioni
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5356689 12060404
Parte Seconda - Modifiche al codice civile
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Art. 375. - Assetti organizzativi dell’impresa

1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gesti

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Art. 376. - Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro

1. All’articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è

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Art. 377. - Assetti organizzativi societari

1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizi

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Art. 378. - Responsabilità degli amministratori

1. All’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla

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Art. 379. - Nomina degli organi di controllo

1. All’articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisi

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Art. 380. - Cause di scioglimento delle società di capitali
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Art. 381. - Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

1. All’articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal se

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Art. 382. - Cause di scioglimento delle società di persone

N16

1. All’

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Art. 383. - Finanziamenti dei soci
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Art. 384. - Abrogazioni di disposizioni del codice civile

1. Dalla data dell’entrata in vigore del presente codice, l’a

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Parte Terza - Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire
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Art. 385. - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un’impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui a

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Art. 386. - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le

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Art. 387. - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005
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Art. 388. - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005
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Parte Quarta - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 389. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022 N46, salvo quanto previsto al comma 2. N5

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Art. 390. - Disciplina transitoria

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l

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Art. 391. - Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L’attuazione delle disposizioni di cui al

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