Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83, le disposizioni previste dal presente articolo, si applicano alle liquidazioni disposte successivamente al 15 luglio 2022, anche relative all’attività svolta dall’esperto nell’ambito della composizione negoziata prevista dal D.L. 24/08/2021, n. 118 (L. 21/10/2021, n. 147).

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