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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83
D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l' |
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Capo I - Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 1. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; b) la lettera g) è abrogata; |
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Art. 2. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. 3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informaz |
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Art. 3. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo I, capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure». 2. Nella parte prima, titolo I, capo II, sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 6 è anteposto il seguente: «Art. 5-bis (Pubblicazione delle informazioni e lista di contro |
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Art. 4. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza). - 1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico proc |
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Art. 5. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: |
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Art. 6. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Titolo II (Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi) - Capo I (Composizione negoziata della crisi) - Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. 2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. 3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22. Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto). - 1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. 3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile. 6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da: a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17; b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione; c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17. 7. Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. In caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione, il predetto segretario generale invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio. 8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, come prevista dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Art. 14 (Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati). - 1. La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia. 3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. Art. 15 (Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori). - 1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del |
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Art. 7. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Dopo l'articolo 25-undecies, al Titolo III, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «S |
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Art. 8. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 26 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: |
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Art. 10. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo III del decreto legislativo 12 genn |
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Art. 11. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale». 2. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 12. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale». 2. L'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale). - 1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione. 2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis. 3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero. 4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti. 5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente. 6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. 7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. 8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del depo |
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Art. 13. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 54 (Misure cautelari e protettive). - 1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verif |
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Art. 14. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo IV, capo I, del decreto legislativ |
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Art. 15. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo IV, capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi». 2. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 48»; b) al comma 4, come modificato dall'artic |
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Art. 16. - Inserimento del Capo I-bis del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Nel titolo IV della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo l'articolo 64, è inserito il seguente Capo: «Capo I-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) - Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). - 1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione. 2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita l |
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Art. 17. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 18. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «a mezzo posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro servi |
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Art. 19. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Finalità e contenuti del concordato preventivo». 2. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 84 (Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano). - 1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 296. 2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. 3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. 4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo |
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Art. 20. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
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Art. 21.- Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente: «Art. 94-bis (Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità |
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Art. 22. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «la residenza del creditore,» sono inserite le seguenti: «il piano e» e dopo le parole «l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata» son |
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Art. 23. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 109 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 109 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - 1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi. |
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Art. 24. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 112 (Giudizio di omologazione). - 1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; |
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Art. 25. - Inserimento della sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Dopo l'articolo 120 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserita la seguente Sezione: «Sezione VI-bis (Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società) - Art. 120-bis (Accesso). - 1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società. 2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni. 3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento. |
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Art. 26. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 27. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 28. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 29. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola «centottanta» |
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Art. 30. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147: 1) al primo periodo, dopo le parole «anche avvalendosi di soggetti specializzati,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massi |
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Art. 31. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 32. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 255, comma 1, alinea, del decreto legislativo |
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Art. 33. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 34. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 35. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, l |
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Art. 36. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo VI del decreto legislativo 12 genn |
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Art. 37. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 38. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 39. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 40. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo IX, del decreto legislativo 12 gen |
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Art. 41. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte prima, titolo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali». 2. Gli |
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Art. 42. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al terzo periodo le parole «, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352» sono soppresse. |
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Art. 43. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 44. - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 45. - Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Capo II - Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie |
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Art. 46. - Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 1181. Al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, sono abrogati; |
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Art. 48. - Abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 |
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Art. 49. - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 2701. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero autonomamente,» sono inserite le seguenti: «osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza,». b) all'articolo 15, comma 3, le parole «articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 134, 135, 136, comm |
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Art. 50. - Disposizioni transitorie1. La prima comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto, comprende gli incarichi conferiti, a partire dal 15 novembre 2021, ai sensi dell' |
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Art. 52. - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso articolo 13, comma 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedon |
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