Articolo abrogato dall’art. 40, comma 1, del D. Leg.vo 13/09/2024, n. 136, così recitava:

“Art. 254. - Doveri degli amministratori e dei liquidatori

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.”

Dalla redazione