Articolo modificato dall’art. 36, comma 1, del D. Leg.vo 26/10/2020, n. 147 e, successivamente, abrogato dall’art. 41, comma 2, del D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83, così recitava:

"Art. 352. - Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’albo di cui all’articolo 356, i componenti del collegio di cui all’articolo 17, comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati."

Dalla redazione