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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Tutela degli acquirenti di immobili da costruire
- Redazione Legislazione Tecnica
Tutela degli acquirenti di immobili da costruire
Tutela degli acquirenti di immobili da costruire
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ENTRATA IN VIGOREIl D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122, attuativo della delega contenuta nella L. 02/08/2004, n. 210, reca disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 21/07/2005. |
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AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Immobili ai quali si applica la normativaIl D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122 si applica agli immobili da costruire in genere, vale a dire sia agli edifici residenziali che a quelli ad uso diverso, quali ad esempio box, negozi, uffici ecc.
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Soggetti coinvolti nell’applicazione del sistema delle garanzieI soggetti coinvolti nell’applicazione delle disposizioni in esame sono principalmente due, dei quali l’art. 1 del D. Leg.vo 122/2005 fornisce precise definizioni: il costruttore e l’acquirente.
L’art. 1 del D. Leg.vo 122/2005, lettera b), riprendendo t |
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Tipologie contrattuali interessate dalla disciplinaCome detto, il D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122 si applica in tutti i casi di vendita di un immobile da costruire, tramite la stipula di un contratto preliminare o di ogni altro atto equipollente, compreso quello di leasing, che possa avere per effetto il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire. Tra tali atti va senz’altro annoverata anche la |
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LE GARANZIE A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI |
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Generalità, operatività delle garanzieIl D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122 prevede forme di tutela a favore degli acquirenti di immobili, volte a garantire agli stessi la restituzione delle somme pagate nei casi di insolven |
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Garanzia fideiussoria |
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Consegna della fideiussione e importoIl comma 1 dell’art. 2 del D. Leg.vo 122/2005 dispone che il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente, al più tardi all’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità o comunque come effetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire |
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Conseguenze della mancata consegnaLa mancata consegna della fideiussione comporta la nullità del contrat |
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Modalità di escussioneSi tratta sostanzialmente di una fideiussione che può essere riscossa “a prima richiesta” da parte del soggetto beneficiario, ma limitatamente alle somme effettivamente versate. Per questo motivo, allo scopo di assicurare il fideiussore sull’avvenuto pagamento, il provvedimento in esame ha previsto, nell’ambito dei contenuti obbligatori del contratto preliminare (art. 6 del D. Leg.vo 122/ |
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Polizza assicurativa dell’immobileL’art. 4 del D. Leg.vo 122/2005 attua la delega disposta dall’art. 3 della L. 210/2004, comma 1, lettera e), relativa alla previsione dell’obbligo, a carico del costruttore, di fornire garanzie per gli eventuali vizi e difformità che si manifestino successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione.
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I CONTENUTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO PRELIMINAREGli elementi obbligatori che dovrà contenere il contratto preliminare, il quale deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sono individuati dall’art. 6 |
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IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ACQUIRENTIL’art. 12 del D. Leg.vo 122/2005, in attuazione dell’art. 3 della L. 210/2004, comma 1, lettere da f) a l), dispone l’istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire (Fondo). |
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ALTRE DISPOSIZIONI, MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL FALLIMENTOSi segnala che l’art. 8 del D. Leg.vo 122/2005 dispone che il notaio rogante non può stipulare l’atto di compravendita qualora anteriormente o contestualmente allo stesso non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento del titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile.
Inoltre l’art. 7 del D. Leg.vo 122/2005, modificando il testo unico in materia bancaria e creditizia (D. Leg.vo 385/1993), dispo |
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