Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41), al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui al presente articolo, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del presente articolo, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.

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