Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l’articolo 14;
Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571136
Capo I - MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571137
Art. 1. - Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) alla lettera e), le parole: «per i debiti estranei a quelli sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza pe
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571138
Art. 2. - Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risaname
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571140
Art. 4. - Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) al comma 1, dopo le parole: «quando si trova» sono inserite le seguenti: «nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto»;
b) al comma 2, dopo le parole: «anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell’articolo 38» sono inserite le seguenti: «, comma 2,».
1) al secondo periodo, dopo le parole: «all’atto della nomina come titolo di preferenza» sono inserite le seguenti: «; l’esperto cura l’aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «individuazione del profilo dell’esperto,» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite,»;
c) al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: «come esperto nell’ambito di precedenti composizioni negoziate» sono inserite le seguenti: «e del loro esito».
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «L’eventuale attività dell’esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell’incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L’esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell’attività che ha svolto e che intende svolgere nell’agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario.».
1) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» è inserita la seguente: «approvati» e le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale»;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economicopatrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;»;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571142
Art. 6. - Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
«1. Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571143
Art. 7. - Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) al comma 2, dopo le parole: «a norma dell’articolo 120-bis» sono inserite le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza»;
b) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «nell’area web riservata ai sensi dell’articolo 359» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all’area riservata»;
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalla seguente: «della»;
d) al comma 9, primo periodo, le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 2»;
e) al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» sono inserite le seguenti: «fissata ai sensi dell’articolo 41».
a) al comma 1, le parole: «Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571150
Art. 14. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) al comma 1, le parole: «della situazione economico finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571152
Art. 16. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) al comma 2, dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applica l’articolo 116.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.».
2. All’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’articolo 48.» sono sostituite dalle seguenti: «è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48.».
3. All’articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «misure protettive temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «le misure protettive di cui all’articolo 54».
1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
2) alla lettera d), le parole: «rispetto alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «dalla data della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «dalla data della notificazione» e dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «banche e intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «banche, intermediari finanziari e cessi
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571153
Art. 17. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
«1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la rela
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571154
Art. 18. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l’ordinaria»;
b) al comma 4, le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC» e, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.».
«1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribu
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571156
Art. 20. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) al comma 2, le parole: «aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda»;
b) al comma 3:
1) le parole: «ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento» sono sostituite dalle seguenti «prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento»;
2) dopo le parole: «è obbligatoria» è inserita la seguente: «solo».
1) alla lettera b), le parole: «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
2) alla lettera d), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l’ordinaria»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571157
Art. 21. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
a) al comma 1, dopo le parole: «la liquidazione del patrimonio,» sono aggiunte le seguenti: «anche con cessione dei beni,»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.»;
c) al comma 7, dopo le parole: «sul valore di liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c),»;
d) i commi 8 e 9 sono abrogati.
2. All’articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell’ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.».
«6-bis. Quando il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, si applica l’articolo 91.»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni».
a) al comma 3, le parole: «comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione depositata e inviata ai creditori, al
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571162
Art. 26. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
«2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedent
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571163
Art. 27. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
«1. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571164
Art. 28. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Art. 29. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All’articolo 124, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «delle ragioni di fatto e di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi».
1) le parole: «non si scioglie se ha ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto»;
2) le parole: «nel termine» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini»;
3) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con l’accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto.»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l’impugnazione di cui all’articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull’impugnazione ai sensi dell’articolo 207, comma 13.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l’immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all’importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte sull’immobile.».
a) all’alinea, le parole: «, per mezzo della posta elettronica certificata, se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati,»;
b) alla lettera e), le parole: «assegnato alla procedura» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015».
2. All’
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571171
Art. 35. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1) le parole: «purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti» sono sostituite dalle seguenti: «purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti»;
2) le parole: «iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358» sono soppresse;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Quando il tribunale dispone l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell’articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 286, commi 5, 6 e 8.»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, anche provvisoriamente,» sono soppresse.
Art. 41. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All’articolo 268, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.».
2. All’articolo 269, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e contiene l’attestazione di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.».
«b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d’appello cui appartiene il tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale»;
2) alla l
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571178
Art. 42. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
2. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, è inserita la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale».
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571179
Art. 43. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
«1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l’esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L’istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»;
b) al comma 2, le parole: «non op
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571180
Art. 44. - Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
«1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell’ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell’insolvenza, o che possono essere incaricati dall’impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.»;
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571187
Art. 51. - Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Art. 56. - Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sen
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1204572912571194
Art. 57. - Clausola d’invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse
Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento misurato in "stellette" indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. All'attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.
INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA) (Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di mora; Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorio; Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di mora; Schema grafico riepilogativo) - MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA (Cliente privato; Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione; Contratti pubblici; Schema grafico riepilogativo; Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)) - INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO (Solleciti di pagamento; Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)) - PRESCRIZIONE DEL CREDITO (Durata della prescrizione; Decorrenza della prescrizione; Schema grafico prescrizione per i professionisti).
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
ISBN: 9791255860273
D.Lgs. 25/11/2024, n. 190
Mercato e produzione - Testo commentato articolo per articolo - Sintesi delle novità e degli elementi rilevanti - Diagramma di flusso dei procedimenti - Decreto aree idonee e relativo commento - Normativa di riferimento aggiornata
ISBN: 9791255860266
AGGIORNATO ALLA L. 25/11/2024, N. 177
Con:
Commento puntuale delle modifiche introdotte - Tabella delle violazioni e delle sanzioni - Tabella delle violazioni con decurtazione di punti
Codice civile e di procedura civile e leggi complementari + Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
Offerta risparmio
84.00
75.60
PONI UN QUESITO
ATTENZIONE: non sarà possibile inviare poiché ha esaurito il plafond di richieste di consulenza
Scrivi qui il tuo quesito.
Back to top
Benvenuto! La informiamo che questo sito fa utilizzo di cookies, anche attraverso servizi web di terze parti per migliorarne l´accessibilità e la navigazione
Il proseguimento della navigazione equivale comunque ad un Suo consenso all’utilizzo.