c) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
d) «Garante»: la Banca o l’Impresa di assicurazione che rilascia la Fideiussione, i cui estremi identificativi sono riportati nella Fideiussione e nella relativa Scheda tecnica;
e) «Beneficiario»: l’acquirente dell’Immobile come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a) , del Decreto legislativo, o colui che subentra nella sua posizione giuridica e abbia gli stessi requisiti soggettivi;
f) «Contraente»: il costruttore dell’Immobile come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) , del Decreto legislativo;
g) «Immobile»: l’immobile da costruire come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera d) , del Decreto legislativo;
h) «Contratto»: il contratto, stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo, che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o un atto avente le medesime finalità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo e con le esclusioni ivi previste; per le società cooperative, l’atto equipollente di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo;
i) «Fideiussione o Garanzia»: la garanzia fideiussoria di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo;
l) «Somma garantita o Importo complessivo garantito »: l’importo massimo complessivo della Fideiussione, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il Contraente ha riscosso e deve ancora riscuotere dal Beneficiario prima del trasferimento della proprietà dell’Immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso;
m) «Scheda tecnica»: allegato alla Fideiussione, che riporta i termini della Fideiussione e le condizioni cui la stessa è subordinata.
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
Art. 1 - Oggetto della Garanzia
1. Il Garante si impegna nei confronti del Beneficiario - nel caso in cui il Contraente incorra in una situazione di crisi che si intende verificata a norma dell’articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo, oppure nel caso di inadempimento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4 del medesimo decreto leg