Comma modificato dall’art. 43, comma 2, del D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83 e, successivamente, abrogato dall’art. 51, comma 2, del D. Leg.vo 13/09/2024, n. 136, così recitava:

“Art. 361. - Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all’articolo 40, comma 6, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 8.”

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