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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La certificazione di agibilità degli edifici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
La certificazione di agibilità degli edifici
La certificazione di agibilità degli edifici
PREMESSA |
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Scopo e funzione della certificazione di agibilità o abitabilitàIl certificato di agibilità, sostituito dal 2016 con la Segnalazione certificata di agibilità, è un atto a |
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Schema dell’evoluzione storica della certificazione di agibilità o abitabilitàL’attuale disciplina della certificazione di agibilità è il frutto di una lunga evoluzione normativa che può sintetizzarsi nello schema che segue.
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITà DEGLI EDIFICIL’art. 3 del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222 ha istituito la Segnalazione certificata di agibilità e ha disposto la sostituzione con tale istituto del certificato di agibilità, che pertanto deve ritenersi abolito a decorrere dall’entrata in vigore della disciplina dettata del predetto decreto. Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento va dunque presentata allo Sportello unico per l’edilizia una segnalazione certificata che attesti: - la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; |
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Conformità alle norme igienico sanitarieAi fini ai fini della certificazione delle condizioni igienico sanitarie di cui al comma 1 dell’art. 24, D.P.R. 380/2001 e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, i commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater dell’art. 24, D.P.R. 380/2001 (inseriti dal D.L. 69/2024, conv. dalla L. 105/2024), prevedono deroghe, in presenza di determinate condizioni, ai limiti di altezza e superficie minima dei locali abitabili di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. 05/07/1975, secondo i q |
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Obbligo di conseguire l’agibilità |
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Interventi edilizi soggetti all’onere di conseguire l’agibilitàL’agibilità è obbligatoria per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, |
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Edifici soggetti all’onere di conseguire l’agibilitàL’istituto dell’agibilità è applicabile a qualsiasi tipologia di edificio (TAR. Toscana 12/07/2010, n. 2503). L’onere di conseguire l’agibilità è tuttavia escl |
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Agibilità parzialeAi fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: |
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Agibilità degli edifici e regolarità urbanistico-edilizia, differenzeOccorre distinguere tra: a) la conformità alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (c.d. “conformità sanitaria”); b) la conformità alle norme edilizio-urbanistiche (c.d. “conformità urbanistica”). |
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CONSEGUENZE DELL’ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ |
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Conseguenze sanzionatorieLa mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Eu |
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Carenza della certificazione di agibilità ed ordinanza di sgomberoL’attuale normativa della segnalazione di agibilità richiama le norme generali sulla SCIA e in particolare i commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della L. 241/1990 secondo i quali: - l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati divieti e prescrizioni; - qualora sia possibile conformare l’immobile alla normativa vigente, l’Am |
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Conseguenze sugli atti di compravendita e locazione e sull’uso dell’immobileIn caso di compravendita, il venditore è tenuto a consegnare al compratore i documenti che attestano l’agibilità. |
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AGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI CONDONATI |
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Immobili condonati e agibilitàIn tema di sanatorie edilizie, si è spesso posta la questione se al rilascio del condono edilizio consegua automaticamente l’agibilità degli immobi |
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Derogabilità delle norme regolamentari e salubrità degli immobiliGli immobili condonati in base alle normative speciali che hanno nel corso degli ultimi decenni contraddistinto il quadro normativo della materia, possono derogare alle norme fissate da norme di rango secondario (regolamenti statali e comunali) ma non alle norme di rango primario (leggi, decreti legislativi o del Presidente della Repubblica delegati, decreti-legge). Infatti, ai sensi del comma 14, art. 35 della L. 47/1985 (Legge sul primo condono edilizio), a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigen |
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Inderogabilità delle norme sulle altezzeSecondo un orientamento giurisprudenziale, tra le norme che attengono alla tutela della salute, come tali inderogabili, rientrano le disposizioni che regolano le altezze minime degli ambienti ed in particolare dei locali pubblici (così TAR Piemonte-Torino 25/03/2016, n. 388; TAR Lazio-Roma 10/01/2012, n. 178; C. Stato13/04/1999, n. 414; vedi anche, analogamente, con riferimento al condono di cui al D |
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Conseguenze e questioni collegateL’interpretazione che ritiene inderogabili le norme sulle altezze determina una serie di problematiche che interessano sia gli immobili già condonati, sia gli immobili per i quali si intenda richiedere la sanatoria. Ed infatti potrebbe verificarsi che sia stato ottenuto il condono relativamente a locali (ad esempio sottotetti, mansarde, cantine e seminterrati) che non rispettino i requisiti di altezza minima previsti |
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