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26/07/2022

Agibilità e conformità dell'immobile al titolo edilizio

Il TAR Lazio ribadisce che il certificato di agibilità postula la piena regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile. Pertanto non può essere rilasciato in caso di difformità dal progetto assentito, senza che abbiano rilievo, a tal fine, la maggiore o minore incidenza di tali difformità.

Nel caso di specie la ricorrente contestava il diniego del certificato di agibilità per una palestra. Il diniego era dovuto alla esistenza di difformità delle opere rispetto al progetto assentito con il permesso di costruire. Secondo il ricorrente si trattava di difformità irrilevanti ai fini della regolarità urbanistica; inoltre, con riferimento alla diversa destinazione e distribuzione degli spazi nel piano seminterrato, sosteneva che il diniego avrebbe dovuto riguardare solo quest’ultima parte.
La vicenda si svolgeva nella vigenza dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, ora abrogato dal D. Leg.vo 222/2016 che ha sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità (vedi La certificazione di agibilità degli edifici).

In proposito il TAR Lazio-Roma 13/07/2022, n. 9678 ha ribadito che il rilascio del certificato di agibilità postula la piena corrispondenza delle opere realizzate (non solo con i criteri di igiene e salubrità tipici dell’accertamento, ma anche) con la regolarità edilizia e urbanistica del progetto, senza che abbiano rilievo, a tali fini, la maggiore o minore incidenza delle eventuali difformità.

Nella fattispecie, peraltro, i giudici hanno rilevato che, anche avendo riguardo alla sola diversità del piano interrato, tale incidenza era è ben lungi dall’essere considerabile come irrilevante posto che riguardava l'installazione di opere prettamente sanitarie, come le docce e i servizi igienici.
Inoltre l’ufficio non avrebbe potuto negare il certificato solo in relazione al piano interrato, posto che le modalità di uso di quest’ultimo spazio incidevano sulla fruibilità di tutto il complesso (essendo stata realizzata in esso una parte dei predetti servizi), non essendo dunque concepibile, nel caso di specie, una agibilità parziale.

In conclusione, l’agibilità può essere negata non solo in caso di mancanza delle condizioni igieniche, ma anche in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio.
Tale interpretazione è in linea con la prevalente giurisprudenza (si veda ad esempio TAR Lombardia 10/02/2010, n. 332), basata in particolare sull’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 1, secondo il quale la domanda di agibilità deve essere corredata, fra l’altro, da una dichiarazione del richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato (l’art. 25 del D.P.R. 380/2001, vigente al momento della pronuncia in commento, è stato ora abrogato, ma la formulazione sopra indicata è riportata in modo pressoché identico nell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 medesimo).
Sul tema si veda anche Nota Agibilità e regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile per l’orientamento conforme del Consiglio di Stato (C. Stato 17/05/2021, n. 3836).

Dalla redazione