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13/12/2018

Mancanza del certificato di agibilità in un locale commerciale

Il Consiglio di Stato ricorda che l’assenza del certificato di agibilità, dei locali nei quali si insedi una attività produttiva e/o commerciale, comporta l’obbligo per il Comune di ordinare l’immediata chiusura dell’attività.

Nota a cura di Roberto Gallia

La Sezione III del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6661 del 26/11/2018, premesso che “l’agibilità dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato”, ha ricordato che “la costante giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che nel rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere (Consiglio di Stato, sez. IV, 14/10/2011, n. 5537). Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata”.

E’ opportuno ricordare che i controlli sull’agibilità delle costruzioni sono demandati alle Regioni ed ai Comuni (comma 7 dell’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico dell’edilizia), i quali ultimi, tramite l’adozione del Regolamento edilizio tipo, sono tenuti a disciplinare anche la “sospensione dell’uso” e la “dichiarazione di inagibilità”. Tuttavia la dichiarazione di inagibilità può essere pronunciata, a seguito dei controlli effettuati, solo ed esclusivamente “per ragioni igieniche” (articolo 26, D.P.R. 380/2001, che richiama l’articolo 222 del R.D. 1265/1934 - Testo Unico leggi sanitarie) e non, ad esempio, per motivi di sicurezza o per insanabili violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie; per cui non risulta normata la “sospensione dell’uso” legata all’assenza e/o all’inefficacia della agibilità.

Ricordando inoltre che solo dal 2014 è consentito produrre/aggiornare l’agibilità riferita alla singola unità immobiliare, appare necessario più che opportuno pretendere che siano rivisti criteri e procedimenti riferiti alla segnalazione/certificazione di agibilità, che tengano anche conto che, nel presente, l’attività del mondo delle costruzioni è indirizzata prevalentemente al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente.

Dalla redazione