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23/04/2019

Certificazione di agibilità e regolarità edilizia e urbanistica

Secondo il TAR Toscana, sentenza 11/03/2019, n. 348, il certificato di agibilità non presuppone la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile per il quale sia stato rilasciato.

Al riguardo TAR. Toscana 11/03/2019, n. 348, ha affermato - in conformità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato - che il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi e non sovrapponibili. Ed infatti il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Il che comporta che i diversi piani possono convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell'edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza.

E’ dunque possibile, secondo il TAR, che un edificio sia eseguito in difformità dal titolo edilizio rilasciato ma rispetti le norme di igiene, sicurezza e contenimento del consumo energetico indicate dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001 con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'edificio è agibile (e quindi può essere rilasciato il certificato di agibilità), ma difforme dal progetto approvato e quindi sanzionabile dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Nel caso di specie il TAR ha respinto il ricorso per l’annullamento della dichiarazione di inefficacia di una SCIA per la ristrutturazione e cambio d'uso da magazzino a civile abitazione di una porzione di immobile per il quale era stato rilasciato il certificato di agibilità.

Si ricorda peraltro che allo stato attuale l'art. 24 del D.P.R. 380/2001 (come sostituito dal D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222) dispone invece espressamente che la segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (e quindi l'agibilità), ma anche la conformità dell’opera al progetto presentato.

Dalla redazione