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18/11/2019

Opere strutturali in cemento armato, agibilità e necessità del collaudo statico

Secondo il T.A.R. Reggio Calabria 08/10/2019, n. 584, per gli edifici con opere strutturali in cemento armato il collaudo statico non può essere sostituito dalla perizia giurata di idoneità statica ai fini del rilascio del certificato di agibilità.

Nel caso di specie il Comune aveva annullato in autotutela il certificato di agibilità rilasciato alcuni mesi prima per un immobile ultimato nel 1998 sulla base di una perizia giurata di idoneità statica, adducendo la mancanza del certificato di collaudo statico. Il ricorrente impugnava la determina di annullamento sostenendo l'equipollenza della perizia giurata di idoneità statica al collaudo statico, atteso che entrambi i documenti sarebbero totalmente sovrapponibili, assolvendo alla medesima funzione di asseverare la sicurezza strutturale dell’immobile.

Al riguardo il T.A.R., rigettando il ricorso, ha ricordato che l’obbligo del Comune di verificare la sussistenza del certificato di collaudo statico risale già all’art. 7, L. 05/11/1971, n. 1086 ed era anche previsto dal previgente art. 25, comma 3, D.P.R. 380/2001 (vedi ora art. 24, comma 5, D.P.R. 380/2001). Di conseguenza ha affermato che per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della L.1086/1971:
- la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente, e dal successivo collaudo statico. E ciò anche nella nuova procedura di segnalazione certificata di agibilità (art. 24, comma 5, D.P.R. 380/2001, come sostituito dall’art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222), che in sostanza ricalca i contenuti di quella previgente (art. 25, cit.) e che richiede il collaudo statico senza prevedere nessuna alternativa;
- la mancanza del certificato di collaudo non può essere sopperita dalla perizia giurata di idoneità statica, non sussistendo un'equivalenza sostanziale tra i due atti in quanto la relazione con cui si dichiara l'idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo, essendo quest'ultimo il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, dei materiali, delle ispezioni, etc.).

Ciò posto i giudici hanno ritenuto che, anche a voler ammettere che in alcuni casi la perizia giurata di idoneità statica contenga le stesse informazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale rispetto a quelle descritte nel certificato di collaudo statico, la natura “sensibile” degli interessi protetti (sicurezza strutturale e antisismica degli edifici pubblici e privati) deve consigliare alle singole Amministrazioni, se non altro in un’ottica di prudenza, l’adozione di scelte discrezionali il più possibile ancorate al dato testuale che, come già sottolienato, subordina il rilascio del certificato di agibilità alla presentazione del certificato di collaudo statico per quelle porzioni di edificio che, per qualsiasi ragione, ne siano prive.

Dalla redazione