L’impugnazione è rivolta nei confronti del provvedimento contingibile ed urgente del 21 marzo 2008, adottato dal Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino ai sensi dell’art. 54 co. 2 T.U.E.L. (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D.L. n. 92/08), mediante il quale all’odierna ricorrente, come agli altri proprietari di terreni compresi nell’area industriale abbandonata “ex CIR”, viene ordinato di sgomberare – ciascuno per le rispettive proprietà – l’area stessa dagli occupanti abusivi ivi insediatisi, nonché di mettere in sicurezza i fondi impedendo l’accesso dall’esterno.
Con il primo motivo, la Effeproject S.p.a. afferma di non avere la disponibilità materiale e giuridica del terreno cui l’ordinanza impugnata si riferisce, e, pertanto, di non essere in condizione di eseguire il provvedimento, in mancanza di titolo per procedere allo sgombero. Con il secondo motivo, è denunciata la genericità ed indeterminatezza dell’ordinanza impugnata, la quale non preciserebbe le opere da realizzarsi a carico dei suoi destinatari. Con il terzo motivo, la ricorrente nega quindi che siano configurabili, nella fattispecie, i presupposti richiesti dall’art. 54 T.U.E.L. per l’adozione di ordinanze di necessità, sia sotto il profilo dell’urgenza (la situazione sarebbe nota già da tempo), sia sotto il profilo del carattere definitivo delle misure imposte ai proprietari dei terreni (di talché più che un’ordinanza contingibile si avrebbe, in realtà, una riedizione dell’ordine di bonifica a suo tempo già adottato dal Comune, e poi rimosso in autotutela). Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.
Il gravame è fondato in ordine alle censure, assorbenti, articolate con il terzo ed il quarto motivo.
È opportuno chiarire, in via preliminare, che il provvedimento sindacale del 21 marzo 2008 non può considerarsi la riedizione, sotto mentite spoglie, dell’ordinanza dirigenziale di bonifica pronunciata dal Comune nel 2007, e poi rimossa in via di autotutela. Il contenuto dell’ordinanza per cui è causa non è, infatti, in alcun modo riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 192 D.Lgs. n. 152/06, in forza del quale al responsabile dell’abbandono di rifiuti può esserne ordinata la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento, insieme con il ripristino dello stato dei luoghi; mentre, lo si è detto, alla ricorrente è stato imposto di provvedere allo sgombero del fondo di sua proprietà dagli occupanti abusivi e di impedire per il futuro il ripetersi dell’occupazione, misure cui sono obiettivamente estranei profili di immediata tutela ambientale, giacché, anche con riguardo alla presenza di rifiuti nell’area, l’obiettivo dichiarato dal provvedimento è quello di prevenire innanzitutto i possibili incidenti, e non quello della bonifica.
Venendo al merito della controversia, è noto che l’art. 54 co. 2 T.U.E.L. – nel testo, applicabile ratione te