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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Segnalazione certificata di agibilità per immobile condonato
Nel caso di specie la ricorrente aveva ottenuto il condono edilizio per l’ampliamento di un immobile di sua proprietà. Aveva quindi chiesto al Comune il rilascio del relativo certificato di abitabilità, ai sensi dell’art. 24, D.P.R. 380/2001, come atto immediatamente conseguente, a suo dire, al rilascio del condono edilizio. Il Comune invece aveva disposto la sospensione del procedimento per la mancata presentazione della documentazione prevista per la segnalazione certificata di agibilità. Davanti al sostanziale diniego di certificazione, l’interessata si è rivolta al TAR, sostenendo che il Comune avrebbe preteso un adempimento non dovuto, non essendo necessario, a fronte del rilascio del condono edilizio, il deposito di ulteriore documentazione da parte del privato.
L’art. 35 della L. 47/1985 (Legge sul primo condono edilizio) prevede che a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.
Tralasciando gli elementi di criticità di detta disciplina sotto il profilo igienico-sanitario rispetto alla disciplina normativa di settore (vedi in proposito la Nota: Deroga ai requisiti di agibilità per gli immobili condonati; e la Nota: Immobili condonati e agibilità), TAR Molise 02/01/2024, n. 1 ha ricordato che a seguito dell’entrata in vigore del D. Leg.vo 222/2016 l’abitabilità di un edificio, a seguito di un condono, è oggi conseguibile a mezzo non più di un certificato rilasciato dal Comune, bensì dello strumento della segnalazione certificata di abitabilità, che deve dunque promanare dalla stessa parte interessata.
Pertanto, anche in caso di immobile condonato, l’interessato ha l’onere di presentare, a corredo della SCA, la seguente documentazione (art. 24, comma 5, D.P.R. 380/2001):
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui sopra;
b) certificato di collaudo statico o, nei casi in cui esso previsto, dichiarazione di regolare esecuzione di lavori resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
e-bis) attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui al D.Min. sviluppo econ. 22/01/2008, n. 37.
In sostanza, secondo il TAR, la ricorrente aveva invocato un procedimento ormai superato dall’attuale disciplina della segnalazione certificata di agibilità e di conseguenza il Comune aveva correttamente rifiutato il rilascio del certificato.
Non è stato inoltre ritenuto condivisibile l’ulteriore assunto secondo il quale la disciplina dell’art. 24, D.P.R. 380/2001, come novellata nel 2016, sarebbe applicabile alle sole costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore. I giudici hanno evidenziato la sostanziale continuità della normativa in materia se non per l’eliminazione del riferimento al certificato di abitabilità, non più previsto, sostituendolo con il regime della segnalazione, mentre non ha modificato, per converso, l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina di cui si tratta.
Parimenti irrilevante la circostanza che l’Amministrazione avrebbe avuto già in suo possesso tutta la documentazione necessaria al rilascio del certificato di abitabilità. Una volta assodato, infatti, che il regime procedimentale applicabile alla vicenda era quello del modulo generale della SCA, e non quello della certificazione ad opera dell’Amministrazione, il punto del possesso o meno da parte di quest’ultima della pertinente documentazione non può influire in alcun modo sulla necessità che sia lo stesso interessato a produrre/autocertificare quanto necessario a supportare la propria segnalazione.